Sentenza 310/1993 (ECLI:IT:COST:1993:310)
Massima numero 19670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 310/93. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - DETERMINAZIONE DEL CANONE - CRITERI - DENUNCIATO IMPEDIMENTO, PER EFFETTO DELLA ABROGAZIONE DEL GIA' PREVISTO TERMINE FINALE DI EFFICACIA, RITENUTO ALTRIMENTI OPERANTE, DELLE VIGENTI NORME DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, ALLA RIVALUTAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLE NUOVE RENDITE CATASTALI - - CONSEGUENTE LAMENTATA DISCRIMINAZIONE A SCAPITO DEI LOCATORI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - QUESTIONE PROSPETTATA IN BASE A ERRONEE PREMESSE INTERPRETATIVE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 310/93. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - DETERMINAZIONE DEL CANONE - CRITERI - DENUNCIATO IMPEDIMENTO, PER EFFETTO DELLA ABROGAZIONE DEL GIA' PREVISTO TERMINE FINALE DI EFFICACIA, RITENUTO ALTRIMENTI OPERANTE, DELLE VIGENTI NORME DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978, ALLA RIVALUTAZIONE DEL CANONE IN BASE ALLE NUOVE RENDITE CATASTALI - - CONSEGUENTE LAMENTATA DISCRIMINAZIONE A SCAPITO DEI LOCATORI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI PROPRIETA' - QUESTIONE PROSPETTATA IN BASE A ERRONEE PREMESSE INTERPRETATIVE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' senz'altro da escludere, specie dopo il d.l. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993 - che all'art. 2, comma primo, ha chiaramente confermato il carattere provvisorio delle tariffe e rendite catastali stabilite dai decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 - che con tali decreti si sia posta in essere quella "riforma del catasto edilizio urbano", con l'attuazione della quale, secondo le previsioni dell'art. 12, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, le modalita' di determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso abitazione, stabilite nei commi precedenti, sarebbero divenute non piu' applicabili. Difetta dunque di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1, decimo comma, del d.l. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n. 363 del 1991) - che il suddetto art. 12, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978 ha abrogato - atteso che, anche se la norma impugnata fosse riconosciuta incostituzionale, ed anche a voler ammettere - nonostante i dubbi esistenti in proposito - che, in generale, la sentenza di illegittimita' della norma abrogante comporti la reviviscenza della norma abrogata, il termine finale da questa posto, nel caso, alla efficacia dei vigenti criteri di determinazione del canone, non potrebbe egualmente, al momento, considerarsi operante, ne' quindi in grado di consentire la rivalutazione dello stesso - come anche pretende l'ordinanza di rimessione - in base alle nuove rendite catastali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, comma decimo, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', e' senz'altro da escludere, specie dopo il d.l. n. 16 del 1993, conv. in legge n. 75 del 1993 - che all'art. 2, comma primo, ha chiaramente confermato il carattere provvisorio delle tariffe e rendite catastali stabilite dai decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991 - che con tali decreti si sia posta in essere quella "riforma del catasto edilizio urbano", con l'attuazione della quale, secondo le previsioni dell'art. 12, ultimo comma della legge n. 392 del 1978, le modalita' di determinazione dell'equo canone degli immobili locati ad uso abitazione, stabilite nei commi precedenti, sarebbero divenute non piu' applicabili. Difetta dunque di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1, decimo comma, del d.l. n. 299 del 1991 (convertito nella legge n. 363 del 1991) - che il suddetto art. 12, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978 ha abrogato - atteso che, anche se la norma impugnata fosse riconosciuta incostituzionale, ed anche a voler ammettere - nonostante i dubbi esistenti in proposito - che, in generale, la sentenza di illegittimita' della norma abrogante comporti la reviviscenza della norma abrogata, il termine finale da questa posto, nel caso, alla efficacia dei vigenti criteri di determinazione del canone, non potrebbe egualmente, al momento, considerarsi operante, ne' quindi in grado di consentire la rivalutazione dello stesso - come anche pretende l'ordinanza di rimessione - in base alle nuove rendite catastali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, dell'art. 1, comma decimo, del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte