Sentenza 311/1993 (ECLI:IT:COST:1993:311)
Massima numero 19671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 311/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL'EX ONMI TRASFERITI AGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL SUDDETTO ENTE - COMPRENSIONE, NEL TRATTAMENTO, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DELLA SOLA INDENNITA' DI ANZIANITA' E NON ANCHE, IN AGGIUNTA A QUESTA, DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA, COME PREVISTO, INVECE, PER I DIPENDENTI CHE, NON ESERCITANDO TALE OPZIONE, ABBIANO CONSERVATO IL REGIME PREVIDENZIALE I.N.P.S. - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE CON INCIDENZA SULL'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE VERTENTE SU NORME PRIVE DI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 311/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DIPENDENTI DELL'EX ONMI TRASFERITI AGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER IL PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO PRESSO IL SUDDETTO ENTE - COMPRENSIONE, NEL TRATTAMENTO, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DELLA SOLA INDENNITA' DI ANZIANITA' E NON ANCHE, IN AGGIUNTA A QUESTA, DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA, COME PREVISTO, INVECE, PER I DIPENDENTI CHE, NON ESERCITANDO TALE OPZIONE, ABBIANO CONSERVATO IL REGIME PREVIDENZIALE I.N.P.S. - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE CON INCIDENZA SULL'EFFETTIVITA' DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE VERTENTE SU NORME PRIVE DI FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', il richiamo della legge n. 698 del 1975, riguardo alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti ex ONMI trasferiti agli enti locali, al regolamento di quiescenza del personale di detto ente, non ha natura di rinvio materiale, con l'effetto di attribuire alle norme recepite forza di legge formale, ma di mero rinvio formale, come tale privo di efficacia novativa della fonte delle disposizioni richiamate. Il richiamo in questione, infatti, si riferisce genericamente al regolamento, cioe' ad un complesso di norme non meglio determinate, laddove, perche' sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale) occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua. Pertanto, non derivando da una fonte di primo grado, l'impugnato combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 698 del 1975, e 2, 3 e 4 del su indicato regolamento, non puo' formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9, legge 23 dicembre 1975, n. 698, e 2, 3 e 4 del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione, sent. n. 121/1988.
Contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo', il richiamo della legge n. 698 del 1975, riguardo alla liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti ex ONMI trasferiti agli enti locali, al regolamento di quiescenza del personale di detto ente, non ha natura di rinvio materiale, con l'effetto di attribuire alle norme recepite forza di legge formale, ma di mero rinvio formale, come tale privo di efficacia novativa della fonte delle disposizioni richiamate. Il richiamo in questione, infatti, si riferisce genericamente al regolamento, cioe' ad un complesso di norme non meglio determinate, laddove, perche' sia possibile configurare un rinvio recettizio (superando la presunzione favorevole al rinvio formale) occorre che il richiamo sia indirizzato a norme determinate ed esattamente individuate dalla stessa norma che lo effettua. Pertanto, non derivando da una fonte di primo grado, l'impugnato combinato disposto degli artt. 9 della legge n. 698 del 1975, e 2, 3 e 4 del su indicato regolamento, non puo' formare oggetto di sindacato da parte del giudice della legittimita' costituzionale delle leggi. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 9, legge 23 dicembre 1975, n. 698, e 2, 3 e 4 del regolamento del trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.). - Nello stesso senso, su analoga questione, sent. n. 121/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte