Sentenza 312/1993 (ECLI:IT:COST:1993:312)
Massima numero 19687
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 312/93. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PREVISTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A CONSEGUIRLE E NON SOLTANTO DEL DIRITTO AI RATEI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO IN CUI, DOVENDO RITENERSI OPERANTE LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AZIONE DELL'ASSICURATO RISULTA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 312/93. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PREVISTA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A CONSEGUIRLE E NON SOLTANTO DEL DIRITTO AI RATEI MATURATI ANTERIORMENTE ALLA DOMANDA IN SEDE AMMINISTRATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI UN GIUDIZIO IN CUI, DOVENDO RITENERSI OPERANTE LA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, L'AZIONE DELL'ASSICURATO RISULTA TEMPESTIVAMENTE PROPOSTA - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Qualora la prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per malattia professionale, di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, decorra, in forza delle statuizioni della Corte costituzionale in materia, dal giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di indennizzabilita' (in quanto posteriore alla denuncia dell'assicurato) ed, inoltre, al momento del raggiunto consolidamento (nella specie il 7 ottobre 1987) risulti essere ancora in corso il procedimento amministrativo (nella specie esauritosi solo il 19 settembre 1989), la sospensione della prescrizione durante tale procedimento, per centocinquanta giorni, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., non puo' farsi decorrere - costituendo una modalita' temporale della stessa prescrizione - da una data anteriore all'inizio della decorrenza di questa, l'azione giudiziaria dovendo, di conseguenza, essere proposta nel termine non di solo tre anni, ma di tre anni e centocinquanta giorni. Difetta quindi di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui assoggetta a prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I del citato testo unico, e non soltanto - come invece e' previsto per la pensione di invalidita' e vecchiaia - ai ratei maturati anteriormente alla domanda in sede amministrativa. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio nel quale, operando, nella su descritta situazione, la sospensione della prescrizione, l'azione dell'assicurato risulta tempestivamente proposta, il diverso avviso del giudice rimettente fondandosi sull'errato presupposto che la sospensione della prescrizione, decorrendo dalla data della denuncia dell'assicurato (24 agosto 1986), anteriore di piu' di centocinquanta giorni a quella del consolidamento, non fosse nel caso applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - S. nn. 116/1969, 544/1990 e 31/1991.
Qualora la prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per malattia professionale, di cui all'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, decorra, in forza delle statuizioni della Corte costituzionale in materia, dal giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di indennizzabilita' (in quanto posteriore alla denuncia dell'assicurato) ed, inoltre, al momento del raggiunto consolidamento (nella specie il 7 ottobre 1987) risulti essere ancora in corso il procedimento amministrativo (nella specie esauritosi solo il 19 settembre 1989), la sospensione della prescrizione durante tale procedimento, per centocinquanta giorni, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., non puo' farsi decorrere - costituendo una modalita' temporale della stessa prescrizione - da una data anteriore all'inizio della decorrenza di questa, l'azione giudiziaria dovendo, di conseguenza, essere proposta nel termine non di solo tre anni, ma di tre anni e centocinquanta giorni. Difetta quindi di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui assoggetta a prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I del citato testo unico, e non soltanto - come invece e' previsto per la pensione di invalidita' e vecchiaia - ai ratei maturati anteriormente alla domanda in sede amministrativa. L'incidente di costituzionalita' e' stato infatti promosso nel corso di un giudizio nel quale, operando, nella su descritta situazione, la sospensione della prescrizione, l'azione dell'assicurato risulta tempestivamente proposta, il diverso avviso del giudice rimettente fondandosi sull'errato presupposto che la sospensione della prescrizione, decorrendo dalla data della denuncia dell'assicurato (24 agosto 1986), anteriore di piu' di centocinquanta giorni a quella del consolidamento, non fosse nel caso applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - S. nn. 116/1969, 544/1990 e 31/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte