Ordinanza 314/1993 (ECLI:IT:COST:1993:314)
Massima numero 19718
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  23/06/1993;  Decisione del  23/06/1993
Deposito del 09/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 314/93. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - RENDITE VITALIZIE CORRISPOSTE AD EX PARLAMENTARI - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA IN PERCENTUALE RIDOTTA - MANCATA PREVISIONE DI EGUALE TRATTAMENTO PER ALTRE CATEGORIE DI PENSIONATI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - IMPUGNAZIONE DI NORMA DIVERSA DA QUELLA DISCIPLINANTE LA MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Gli impugnati artt. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e 47, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 non riguardano il regime fiscale dell'indennita' e dell'assegno vitalizio rispettivamente attribuiti ai membri del Parlamento e agli ex parlamentari; da tali disposizioni non puo' quindi derivare la denunciata disparita' di trattamento per il regime tributario delle pensioni e quello dell'assegno vitalizio degli ex parlamentari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 l. 31 ottobre 1965, n. 1261, e 47, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte