Sentenza 316/1993 (ECLI:IT:COST:1993:316)
Massima numero 19854
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 15/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Titolo
SENT. 316/93 A. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTUAZIONE, CON LEGGE PROVINCIALE, DELLA DIRETTIVA CEE CONCERNENTE LA "FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA LEGGE APPROVATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - ECCEPITO CARATTERE DI "NOVITA'" DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 316/93 A. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTUAZIONE, CON LEGGE PROVINCIALE, DELLA DIRETTIVA CEE CONCERNENTE LA "FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO DELLA LEGGE APPROVATA DAL CONSIGLIO PROVINCIALE A SEGUITO DI RINVIO GOVERNATIVO - ECCEPITO CARATTERE DI "NOVITA'" DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' considerarsi "nuova" - ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost. - la legge regionale che, rispetto alla normativa "rinviata" dal Governo, contenga modifiche meramente testuali o relative a "parti esterne" al contenuto dispositivo della legge, quale il trasferimento dell'imputazione della spesa dal bilancio di un anno a quello successivo. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' del ricorso statale avverso la legge riapprovata il 4 dicembre 1992 dal Consiglio provinciale di Bolzano, reputando quest'ultima priva del carattere di "novita'" e dunque insuscettibile di ulteriore rinvio). - v., da ultimo, S. nn. 497/1992, 154/1990; per il precedente criterio rigidamente formale, v. S. n. 40/1977.
Non puo' considerarsi "nuova" - ai sensi e ai fini dell'art. 127 Cost. - la legge regionale che, rispetto alla normativa "rinviata" dal Governo, contenga modifiche meramente testuali o relative a "parti esterne" al contenuto dispositivo della legge, quale il trasferimento dell'imputazione della spesa dal bilancio di un anno a quello successivo. (In applicazione di tale criterio, la Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilita' del ricorso statale avverso la legge riapprovata il 4 dicembre 1992 dal Consiglio provinciale di Bolzano, reputando quest'ultima priva del carattere di "novita'" e dunque insuscettibile di ulteriore rinvio). - v., da ultimo, S. nn. 497/1992, 154/1990; per il precedente criterio rigidamente formale, v. S. n. 40/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte