Sentenza 219/2021 (ECLI:IT:COST:2021:219)
Massima numero 44345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 23/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021
Titolo
Paesaggio - Pianificazione - Piano paesaggistico regionale - Funzione - Strumento di ricognizione del territorio - Necessità di salvaguardarne la complessiva efficacia - Adeguamento al piano o, in attesa della sua adozione, alle modalità concertate e preliminari adottate, degli strumenti di trasformazione del territorio regionali e degli enti locali. (Classif. 170007).
Paesaggio - Pianificazione - Piano paesaggistico regionale - Funzione - Strumento di ricognizione del territorio - Necessità di salvaguardarne la complessiva efficacia - Adeguamento al piano o, in attesa della sua adozione, alle modalità concertate e preliminari adottate, degli strumenti di trasformazione del territorio regionali e degli enti locali. (Classif. 170007).
Testo
Il piano paesaggistico regionale è strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Per tale motivo è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali e la legge regionale deve disciplinare le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano paesaggistico o, nell'attesa dell'adozione, secondo le modalità concertate e preliminari alla sua stessa adozione, anche allorquando la Regione si sia a ciò volontariamente vincolata mediante apposito accordo. (Precedenti: S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 182/2006 - mass. 30386; S. 367/2007).
Il piano paesaggistico regionale è strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Per tale motivo è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali e la legge regionale deve disciplinare le procedure di adeguamento degli altri strumenti di pianificazione e le connesse misure di governo del territorio in linea con le determinazioni del nuovo piano paesaggistico o, nell'attesa dell'adozione, secondo le modalità concertate e preliminari alla sua stessa adozione, anche allorquando la Regione si sia a ciò volontariamente vincolata mediante apposito accordo. (Precedenti: S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 182/2006 - mass. 30386; S. 367/2007).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte