Sentenza 316/1993 (ECLI:IT:COST:1993:316)
Massima numero 19855
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 15/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Titolo
SENT. 316/93 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTUAZIONE, CON LEGGE PROVINCIALE, DELLA DIRETTIVA CEE CONCERNENTE LA "FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE NORMATIVE STATALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 316/93 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - FORMAZIONE PROFESSIONALE - ATTUAZIONE, CON LEGGE PROVINCIALE, DELLA DIRETTIVA CEE CONCERNENTE LA "FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE NORMATIVE STATALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attuazione della direttiva CEE 15 settembre 1986 n. 86/457, relativa alla "formazione specifica in medicina generale", rientra nella competenza esclusiva spettante alle Province autonome in materia di formazione professionale (art. 8, n. 29, dello Statuto speciale), giacche' riguarda un'attivita' formativa eminentemente pratica, non radicata nell'istituzione universitaria, e finalizzata non gia' all'esercizio della professione medica negli ospedali (la cui disciplina e' riservata allo Stato), ma all'esercizio della medicina di base in rapporto di convenzione con il S.S.N.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' della legge Prov. aut. di Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 29, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267). - in argomento, v. S. nn. 281/1992, 191/1991.
L'attuazione della direttiva CEE 15 settembre 1986 n. 86/457, relativa alla "formazione specifica in medicina generale", rientra nella competenza esclusiva spettante alle Province autonome in materia di formazione professionale (art. 8, n. 29, dello Statuto speciale), giacche' riguarda un'attivita' formativa eminentemente pratica, non radicata nell'istituzione universitaria, e finalizzata non gia' all'esercizio della professione medica negli ospedali (la cui disciplina e' riservata allo Stato), ma all'esercizio della medicina di base in rapporto di convenzione con il S.S.N.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' della legge Prov. aut. di Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 29, e 9, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267). - in argomento, v. S. nn. 281/1992, 191/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 689
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 0
decreto legislativo 16/03/1992
n. 267
art. 3