Sentenza 316/1993 (ECLI:IT:COST:1993:316)
Massima numero 19858
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 15/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Titolo
SENT. 316/93 E. SANITA' PUBBLICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI MEDICI - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE CONCERNENTE LA "FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" - CORSI BIENNALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - NON SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL MINISTRO, DEL RELATIVO POTERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO.
SENT. 316/93 E. SANITA' PUBBLICA - FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI MEDICI - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE CONCERNENTE LA "FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE" - CORSI BIENNALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DISCIPLINA CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' - NON SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO AL MINISTRO, DEL RELATIVO POTERE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO STATALE INVASIVO.
Testo
La disciplina dei corsi biennali di "formazione specifica in medicina generale" nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano rientra nella competenza esclusiva ad essa statutariamente spettante in materia di formazione professionale. Non spetta quindi allo Stato - e per esso al Ministro della sanita' - il potere di disciplinare, anche con riguardo a tale Provincia, i suddetti corsi biennali, e va conseguentemente annullato il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 1992, nella parte in cui non fa salve le competenze della medesima Provincia. - v. massima precedente.
La disciplina dei corsi biennali di "formazione specifica in medicina generale" nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano rientra nella competenza esclusiva ad essa statutariamente spettante in materia di formazione professionale. Non spetta quindi allo Stato - e per esso al Ministro della sanita' - il potere di disciplinare, anche con riguardo a tale Provincia, i suddetti corsi biennali, e va conseguentemente annullato il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 1992, nella parte in cui non fa salve le competenze della medesima Provincia. - v. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte
legge provincia Bolzano 04/12/1992
n. 0
art. 0