Sentenza 318/1993 (ECLI:IT:COST:1993:318)
Massima numero 19690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/07/1993;  Decisione del  05/07/1993
Deposito del 15/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19688  19689


Titolo
SENT. 318/93 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - DIPENDENTI DI AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO - PREPENSIONAMENTO OBBLIGATORIO DEI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA LORO QUALIFICA - RITENUTA APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA ANCHE NEI RIGUARDI DI QUEI LAVORATORI CHE HANNO POI RIACQUISTATO LA PIENA IDONEITA' - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DI ERRATA PREMESSA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'ambito soggettivo di applicazione dell'impugnato art. 3 della legge n. 270 del 1988 - disciplinante il prepensionamento obbligatorio dei dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - e' rappresentato solo ed esclusivamente da quei lavoratori che prima del 20 giugno 1986 sono stati dichiarati inidonei allo svolgimento delle mansioni proprie dello loro qualifica. Come infatti emerge dall'accordo collettivo di lavoro 3 luglio 1986, cui la legge ha inteso dare applicazione, e dalla 'ratio' stessa della legge, volta ad eliminare gli inconvenienti derivanti da un eccessivo affollamento di personale addetto a mansioni ausiliarie che pur manteneva la dinamica salariale propria della qualifica di provenienza, e' necessaria, ai fini dell'applicazione della norma impugnata, la ricorrenza congiunta di due elementi: la inidoneita', intesa come condizione attuale, ed il risalire di essa ad uno stato antecedente al 20 giugno 1986. Cadono percio' le censure di incostituzionalita' avanzate sull'erroneo presupposto che la disciplina in questione sarebbe applicabile anche nei confronti di quei lavoratori che pur dichiarati inidonei prima del 20 giugno 1986, hanno riacquistato la piena idoneita', a nulla rilevando il fatto che non siano stati riadibiti dall'azienda alle mansioni di prima e che il recupero dell'idoneita' sia stato accertato prima o dopo l'inserimento del lavoratore nel piano quinquennale di esodo. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della l. 12 luglio 1988 n. 270 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.) - Sull'ambito soggettivo di applicazione della norma sul prepensionamento obbligatorio v. S. n. 60/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte