Sentenza 319/1993 (ECLI:IT:COST:1993:319)
Massima numero 19746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/07/1993;  Decisione del  05/07/1993
Deposito del 15/07/1993; Pubblicazione in G. U. 21/07/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 319/93. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI (NELLA SPECIE: LIBERTA' VIGILATA) - APPLICABILITA' SOLO CON SENTENZA E NON , INVECE, CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - ASSERITE IRRAGIONEVOLEZZA, COMPROMISSIONE DELLA EFFICIENZA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 240 CPV. COD. PEN. (CONFISCA) - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITA' DI EFFETTUARE NEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE GLI ACCERTAMENTI DI MERITO NECESSARI PER ADOTTARE LA MISURA - INCOMPARABILITA' TRA MISURE DI SICUREZZA PERSONALI E PATRIMONIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione, nell'art. 205 cod.pen., dell'applicabilita' delle misure di sicurezza personali (nella specie: liberta' vigilata) solo a seguito di sentenza (di condanna o di proscioglimento) e non anche del decreto di archiviazione, va ritenuta immune dalle censure, di irrazionallita' e di contrasto con l'esigenza di una efficiente amministrazione della giustizia, mosse al riguardo dal giudice 'a quo'. Il decreto di archiviazione, invero, ha natura procedimentale e si sostanzia in un mero riscontro di superfluita' del processo, e pertanto e' da escludere che ad esso possa accedere un provvedimento che - come quello di applicazione di misura di sicurezza personale - presuppone accertamenti (che il fatto contestato sussista, sia stato commesso dal soggetto e costituisca quasi-reato ed inoltre che la persona cui il quasi-reato e' addebitato sia socialmente pericolosa) effettuabili solo in esito ad un vero e proprio giudizio di merito. Ne' vale quindi, in contrario, - stante la incomparabilita' tra misure di sicurezza personali e patrimoniali - far richiamo alla disposizione dell'art. 240 cpv. cod.pen., che indipendentemente dalla pronuncia di sentenza di condanna consente la confisca delle cose la cui fabbricazione, uso, porto e detenzione costituisce reato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 205 cod.pen., 'in parte qua'). - Su natura, disciplina, requisiti e finalita' del decreto di archiviazione v. S. n. 88/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte