Sentenza 219/2021 (ECLI:IT:COST:2021:219)
Massima numero 44346
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 23/11/2021; Pubblicazione in G. U. 24/11/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Calabria - Interventi edilizi straordinari e proroga del termine di presentazione delle relative istanze - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del principio di leale collaborazione e riduzione dello standard di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Calabria - Interventi edilizi straordinari e proroga del termine di presentazione delle relative istanze - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, del principio di leale collaborazione e riduzione dello standard di tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lett. b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020, che consentono interventi edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 e ne prorogano di un anno la realizzabilità. Le disposizioni impugnate dal Governo, emanate senza seguire le modalità procedurali collaborative concordate e senza attendere l'approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale, vìolano l'impegno assunto dalla Regione in ordine alla condivisione del governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio (art. 1, comma 1, del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica). Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe, le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., nonché del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, gli artt. 2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lett. b), della legge reg. Calabria n. 10 del 2020, che consentono interventi edilizi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legge reg. Calabria n. 21 del 2010 e ne prorogano di un anno la realizzabilità. Le disposizioni impugnate dal Governo, emanate senza seguire le modalità procedurali collaborative concordate e senza attendere l'approvazione congiunta del piano paesaggistico regionale, vìolano l'impegno assunto dalla Regione in ordine alla condivisione del governo delle trasformazioni del proprio territorio e congiuntamente del paesaggio (art. 1, comma 1, del Quadro territoriale regionale con valenza paesaggistica). Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe, le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
02/07/2020
n. 10
art. 2
co.
legge della Regione Calabria
02/07/2020
n. 10
art. 3
co. 1
legge della Regione Calabria
11/08/2010
n. 21
art. 5
co. 1
legge della Regione Calabria
02/07/2020
n. 10
art. 3
co. 3
legge della Regione Calabria
11/08/2010
n. 21
art. 5
co. 3
legge della Regione Calabria
02/07/2020
n. 10
art. 4
co. 1
legge della Regione Calabria
11/08/2010
n. 21
art. 6
co. 1
legge della Regione Calabria
02/07/2020
n. 10
art. 4
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte