Ordinanza 320/1993 (ECLI:IT:COST:1993:320)
Massima numero 19691
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/07/1993;  Decisione del  05/07/1993
Deposito del 15/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 320/93. REGIONE LOMBARDIA - SANITA' PUBBLICA - CREDITI NASCENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI OSPEDALIERI (RIVALSA OSPEDALIERA) - RECUPERO PRESSO I TERZI RESPONSABILI - UTILIZZAZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, DELLA PROCEDURA COATTIVA PREVISTA DAL R.D. N. 639 DEL 1910 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' DELLE NORME REGIONALI CHE RICHIAMANO LA DISCIPLINA STATALE - DIRETTA APPLICABILITA' DI QUEST'ULTIMA AL RAPPORTO DEDOTTO NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' affermato dalla Corte, la fonte normativa che consente alla regione di avvalersi - ai fini del recupero dei crediti per spese ospedaliere presso i terzi responsabili del ricovero - della procedura di riscossione coattiva prevista dal r.d. n. 639 del 1910, e' costituita unicamente da quest'ultimo e non gia' dalle leggi regionali che ad esso fanno richiamo 'ad abundantiam', trattandosi di un "rinvio improprio" del tutto privo di portata innovativa e che non estende l'applicabilita' della procedura coattiva a crediti sprovvisti dei requisiti di certezza, liquidita' ed esigibilita'; percio', le impugnate norme regionali non trovano applicazione nel giudizio avente ad oggetto la cd. rivalsa ospedaliera, essendo invece direttamente applicabili le richiamate norme statali del r.d. n. 639 cit.. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, L. Reg. Lombardia 8 luglio 1989 n. 27, nella parte in cui modifica l'art. 16, comma terzo, ultima parte, L. reg. 15 gennaio 1975 n. 5). - Cfr. S. n. 304/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte