Sentenza 322/1993 (ECLI:IT:COST:1993:322)
Massima numero 19841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 322/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PERSONALE NON DI RUOLO DI ENTI LOCALI - SERVIZI PRESTATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152 (CHE ANCHE DI TALE PERSONALE HA RESO OBBLIGATORIA LA ISCRIZIONE ALL'I.N.A.D.E.L.) - NON COMPUTABILITA' AI FINI DELL'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ESCLUSIONE - PREVISIONE, ANCHE PER I SUDDETTI SERVIZI, DI UN (SEPPUR DIVERSO) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 152 del 1968, secondo la quale per il personale non di ruolo di enti locali, obbligatoriamente iscritto all'I.N.A.D.E.L. in forza dell'art. 1, stessa legge, i servizi prestati prima della sua entrata in vigore (ad eccezione di quelli resi in posti di organico non coperti da titolare o a cui avessero fatto seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare) non sono computabili ai fini dell'indennita' premio di servizio, non da' luogo a violazione del diritto alla giusta retribuzione sancito dall'art. 36 Cost.. Per tali servizi, infatti, quando non siano stati riscattati ai sensi dell'art. 12 della citata legge, va corrisposta, a norma dell'art. 16, l'indennita' di licenziamento prevista per il personale non di ruolo dello Stato dall'art. 9, d.lgs. C.P. St. n. 207 del 1947, ed estesa al personale non di ruolo degli enti locali dall'art. 7, d.lgs. C.P. St. n. 61 del 1948, indennita' che, computata sull'ultimo stipendio o salario in godimento all'entrata in vigore della legge n. 152 del 1968, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e' rivalutabile. In tal modo, pertanto, anche per i periodi suddetti, viene egualmente assicurato un - sia pur diverso - trattamento di fine rapporto, l'adeguatezza del quale esula dall'ambito della questione sollevata dal giudice a quo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 4, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte