Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19868  19869  19870  19871  19872  19873  19874  19875


Titolo
SENT. 323/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI SOGGETTO PRIVATO NON PARTE NEL GIUDIZIO A QUO - IRRICEVIBILITA' SE DEPOSITATO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI ESAMINARE I MOTIVI DEDOTTI A SOSTEGNO DELL'AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO - FATTISPECIE.

Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale deve dichiararsi l'irricevibilita' dell'atto di intervento di soggetto privato, non parte nel processo di provenienza, depositato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Ne' quindi possono essere presi in considerazione gli elementi che nell'atto stesso si assuma comprovino, nel caso, l'ammissibilita' dell'intervento. (Inammissibilita' dell'intervento della Confederazione italiana della proprieta' edilizia nel giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale delle norme dell'art. 11, secondo comma, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni in l. 8 agosto 1992, n. 359, concernenti la proroga biennale delle locazioni abitative scadute dopo la entrata in vigore della legge).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 25  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 3