Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19867  19869  19870  19871  19872  19873  19874  19875


Titolo
SENT. 323/93 B. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - STIPULAZIONE DI ACCORDI IN DEROGA ALLA L. 392/1978 IN RELAZIONE AL CANONE - MODALITA' - PREVISTA ASSISTENZA DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' EDILIZIA E DEI CONDUTTORI - LAMENTATA IMPOSIZIONE DI ONEROSE PRESTAZIONI AI CITTADINI CON INGIUSTA DIMINUZIONE DELLA CAPACITA' DI AGIRE A TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - NORMA NON VERTENTE SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO 'A QUO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Difetta di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 11, secondo comma, del d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni in l. n. 359 del 1992, nella parte in cui per la stipula dei previsti patti in deroga alla legge n. 392 del 1978, prevede l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. Oggetto del giudizio 'a quo' e' infatti esclusivamente la finita locazione e la contestata proroga della stessa. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 18, 23 e 24 Cost., dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte