Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19867  19868  19870  19871  19872  19873  19874  19875


Titolo
SENT. 323/93 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALLA PREMESSA INTERPRETATIVA DEI GIUDICI 'A QUIBUS' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE SE LA STESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - FATTISPECIE.

Testo
In sede di controllo della rilevanza ai fini della ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale, la Corte puo' disattendere la premessa interpretativa del giudice remittente solo se questa risulti palesemente arbitraria o del tutto non plausibile. Nella specie, pertanto - difettando tale condizione - non puo' disattendersi l'argomentata affermazione dei giudici 'a quibus', secondo cui la proroga biennale dei contratti di locazione prevista dall'art. 11, d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modificazioni in l. n. 359 del 1992) opera non solo nel caso in cui entrambe le parti, locatore e conduttore, abbiano manifestato la volonta' di stipulare un nuovo contratto senza poi trovare accordo sulla misura del canone, ma anche nel caso di assoluta mancanza di trattative, con conseguente reiezione dell'eccezione di inammissibilita' avanzata dalle parti private, in base al contrario assunto, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della norma anzidetta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte