Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19867  19868  19869  19870  19872  19873  19874  19875


Titolo
SENT. 323/93 E. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - CONTRATTI SCADUTI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 359 DEL 1992 - PROROGA BIENNALE 'EX LEGE' - INGIUSTIFICATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La proroga biennale prevista dall'art. 11 del d.l. n. 333 del 1992 (convertito con modificazioni in l. n. 359 del 1992) per i contratti di locazione con scadenza successiva alla entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla citata legge, se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, non e' fine a se stessa ne' e' tale da configurare una riedizione del regime vincolistico, ma risponde all'esigenza eccezionale e transitoria di consentire, per un periodo limitato e attraverso un meccanismo bilanciato volto a secondare l'accordo delle parti, un graduale passaggio ad un nuovo sistema, caratterizzato dal tendenziale superamento del principio della quantificazione legale del corrispettivo per le locazioni abitative. Pertanto, alla luce dei principi affermati in materia dalla Corte costituzionale, non sussiste violazione delle garanzie costituzionali del diritto di proprieta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua'). - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte