Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Titolo
SENT. 323/93 F. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA BIENNALE DEI CONTRATTI CON SCADENZA SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 359 DEL 1992 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLI GIA' SCADUTI A TALE DATA, PER I QUALI TALE DISCIPLINA NON E' APPLICABILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/93 F. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA BIENNALE DEI CONTRATTI CON SCADENZA SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 359 DEL 1992 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLI GIA' SCADUTI A TALE DATA, PER I QUALI TALE DISCIPLINA NON E' APPLICABILE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'applicazione della nuova disciplina relativa alla proroga biennale delle locazioni, prevista dall'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modif. in legge n. 359 del 1992), ai soli contratti con scadenza successiva al 14 agosto 1992 (data della entrata in vigore della legge) non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto lo stesso dato temporale costituisce un elemento di differenziazione che, tra l'altro, e' ancorato alla gia' avvenuta estinzione del vincolo negoziale per i contratti scaduti prima della data sopra indicata, in base ad una scelta normativa collegata al passaggio ad una nuova disciplina delle locazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359).
L'applicazione della nuova disciplina relativa alla proroga biennale delle locazioni, prevista dall'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modif. in legge n. 359 del 1992), ai soli contratti con scadenza successiva al 14 agosto 1992 (data della entrata in vigore della legge) non contrasta con l'art. 3 Cost., in quanto lo stesso dato temporale costituisce un elemento di differenziazione che, tra l'altro, e' ancorato alla gia' avvenuta estinzione del vincolo negoziale per i contratti scaduti prima della data sopra indicata, in base ad una scelta normativa collegata al passaggio ad una nuova disciplina delle locazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte