Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19867  19868  19869  19870  19871  19872  19874  19875


Titolo
SENT. 323/93 G. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA LEGALE DEI CONTRATTI - NORME CHE LA PREVEDONO - INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - DECADENZA DALLA PROROGA IN CASO DI NECESSITA' DA PARTE DEL PROPRIETARIO-LOCATORE, DI OTTENERE LA DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE.

Testo
La necessita', come causa di cessazione della proroga legale delle locazioni, ha assunto, nella comune interpretazione adeguatrice delle norme che la prevedono, funzione di strumento per la composizione dei contrapposti interessi, rimanendo sacrificati quelli dei conduttori, altrimenti prevalenti, di fronte all'esigenza del locatore-proprietario di ottenere la disponibilita' dell'immobile in caso di necessita'. In questi casi il recesso deve trovare applicazione ai rapporti in corso per la proroga imposta autoritativamente dalla legge, restandone esclusi soltanto quelli pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti. - Cfr. S. nn. 132/1972; 22/1980; 250/1983 e 291/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte