Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19867  19868  19869  19870  19871  19872  19873  19875


Titolo
SENT. 323/93 H. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA BIENNALE DEI CONTRATTI CON SCADENZA SUCCESSIVA ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 359 DEL 1992 - LAMENTATO EGUAL TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE, CON COMPRESSIONE DEI DIRITTI DI DIFESA E DI PROPRIETA' - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE ALLA ERRONEAMENTE RITENUTA APPLICABILITA' DELLA PROROGA ANCHE IN CASO DI COMPROVATA NECESSITA' DI DISPORRE DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL LOCATORE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'interpretazione dell'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modif. in legge n. 359 del 1992) da parte dei giudici 'a quibus', secondo cui, alla prima scadenza del contratto, successiva alla data di entrata in vigore della legge, la proroga ivi prevista opererebbe in modo automatico se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, anche in presenza di necessita' del proprietario-locatore di adibire l'immobile ad uso proprio o di familiari o per uno degli altri motivi previsti dagli artt. 29 e 59 l. 27 luglio 1978, n. 392, si palesa inesatta e non in linea non solo con il principio di necessaria applicazione del recesso elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ed affermato dalla legislazione di settore, ma anche con il sistema normativo in cui si colloca la disposizione contestata. Difatti il secondo comma dell'art. 11 prevede che per i contratti ad uso abitativo, il rinnovo del contratto con un nuovo canone (c.d. patto in deroga) per un ulteriore quadriennio con rinuncia della facolta' di disdetta alla prima scadenza, puo' essere impedito se ricorrono le condizioni indicate dagli artt. 29 e 59 l. n. 392/1978, fra cui rientra la necessita' del locatore; a maggior ragione, quindi, tale principio deve operare nel caso della proroga ex lege, che puo' essere impedita, anche nel suo ulteriore corso, quando ricorrano le specifiche e comprovate esigenze del locatore, nei casi ed alle condizioni che la stessa legge prevede. La norma, cosi' interpretata, si sottrae ai dubbi di legittimita' costituzionale prospettati. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma secondo-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992 convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevata in riferimento agli artt. 3 - sotto l'anzidetto profilo - 24 e 42 della Costituzione). - V. massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte