Sentenza 323/1993 (ECLI:IT:COST:1993:323)
Massima numero 19875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Titolo
SENT. 323/93 I. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA BIENNALE DEI CONTRATTI CON SCADENZA SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 359 DEL 1992 - MANCATA PREVISIONE DI UNA SPECIFICA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO PER NECESSITA' DA PARTE DEL LOCATORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - SOLUZIONE INTERPRETATIVA DA RINVENIRSI NELL'AMBITO DEL SISTEMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 323/93 I. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA BIENNALE DEI CONTRATTI CON SCADENZA SUCCESSIVA ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 359 DEL 1992 - MANCATA PREVISIONE DI UNA SPECIFICA PROCEDURA PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO PER NECESSITA' DA PARTE DEL LOCATORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - SOLUZIONE INTERPRETATIVA DA RINVENIRSI NELL'AMBITO DEL SISTEMA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La proroga biennale prevista dall'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (convertito con modificazioni in legge n. 359 del 1992) per i contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della citata legge, se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, per la mancata previsione di una specifica procedura volta a disciplinare l'esercizio del recesso per necessita' da parte del locatore. Gli aspetti attinenti alla procedura per il rilascio dell'immobile -peraltro individuabili all'interno del sistema con gli ordinari criteri di interpretazione - non sono infatti disciplinati dalla disposizione impugnata la quale ha riguardo esclusivamente ai profili sostanziali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., dell'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua').
La proroga biennale prevista dall'art. 11, secondo comma-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (convertito con modificazioni in legge n. 359 del 1992) per i contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della citata legge, se le parti, alla prima scadenza del contratto, non concordino sulla determinazione del canone, non puo' ritenersi lesiva del diritto alla tutela giurisdizionale, per la mancata previsione di una specifica procedura volta a disciplinare l'esercizio del recesso per necessita' da parte del locatore. Gli aspetti attinenti alla procedura per il rilascio dell'immobile -peraltro individuabili all'interno del sistema con gli ordinari criteri di interpretazione - non sono infatti disciplinati dalla disposizione impugnata la quale ha riguardo esclusivamente ai profili sostanziali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost., dell'art. 11, comma secondo-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte