Ordinanza 324/1993 (ECLI:IT:COST:1993:324)
Massima numero 19792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1993; Decisione del
07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Titolo
ORD. 324/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - NON CONFORMITA' TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE PER USO DI TERMINI DIVERSI - POSSIBILITA' DI RETTIFICA, DA PARTE DELLA CORTE, DEL TERMINE USATO NEL DISPOSITIVO - LIMITI - FATTISPECIE.
ORD. 324/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - NON CONFORMITA' TRA DISPOSITIVO E MOTIVAZIONE PER USO DI TERMINI DIVERSI - POSSIBILITA' DI RETTIFICA, DA PARTE DELLA CORTE, DEL TERMINE USATO NEL DISPOSITIVO - LIMITI - FATTISPECIE.
Testo
La non conformita' tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione, dovuta all'uso di termini diversi, puo' essere superata dalla Corte, ove ritenga possibile, mediante rettifica del termine adoperato nel dispositivo, intendere lo stesso nel senso voluto dal giudice 'a quo'. (Nella specie, essendosi lamentata nel dispositivo la mancata previsione dell'inquadramento di appuntati della Guardia di finanza nel grado di "vicebrigadiere", mentre nella motivazione, in piu' punti ci si riferiva all'avanzamento al grado di "brigadiere", la Corte ha ritenuto, alla luce della norma presa a raffronto per il personale della Polizia di Stato, che il giudice 'a quo' intendesse riferirsi anche nel dispositivo al grado di brigadiere).
La non conformita' tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione, dovuta all'uso di termini diversi, puo' essere superata dalla Corte, ove ritenga possibile, mediante rettifica del termine adoperato nel dispositivo, intendere lo stesso nel senso voluto dal giudice 'a quo'. (Nella specie, essendosi lamentata nel dispositivo la mancata previsione dell'inquadramento di appuntati della Guardia di finanza nel grado di "vicebrigadiere", mentre nella motivazione, in piu' punti ci si riferiva all'avanzamento al grado di "brigadiere", la Corte ha ritenuto, alla luce della norma presa a raffronto per il personale della Polizia di Stato, che il giudice 'a quo' intendesse riferirsi anche nel dispositivo al grado di brigadiere).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte