Ordinanza 324/1993 (ECLI:IT:COST:1993:324)
Massima numero 19793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1993; Decisione del
07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Titolo
ORD. 324/93 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - VIOLAZIONE - INVOCABILITA' - LIMITI.
ORD. 324/93 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - VIOLAZIONE - INVOCABILITA' - LIMITI.
Testo
Non puo' invocarsi la violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione in presenza di discipline, che pur diverse, non sono ne' incongrue, ne' arbitrarie. - S. n. 331/1988.
Non puo' invocarsi la violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione in presenza di discipline, che pur diverse, non sono ne' incongrue, ne' arbitrarie. - S. n. 331/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte