Ordinanza 324/1993 (ECLI:IT:COST:1993:324)
Massima numero 19793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19792  19794  19795  19796


Titolo
ORD. 324/93 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' - VIOLAZIONE - INVOCABILITA' - LIMITI.

Testo
Non puo' invocarsi la violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione in presenza di discipline, che pur diverse, non sono ne' incongrue, ne' arbitrarie. - S. n. 331/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte