Ordinanza 324/1993 (ECLI:IT:COST:1993:324)
Massima numero 19795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19792  19793  19794  19796


Titolo
ORD. 324/93 D. SICUREZZA PUBBLICA - NUOVO ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DISCIPLINA DI CUI ALLA L. N. 121 DEL 1981 - CONTENUTO E FINALITA'.

Testo
La l. 1 aprile 1981, n. 121, la quale ha operato un radicale mutamento dello stato giuridico del personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - che e' stato smilitarizzato ed e' stato dotato di un ordinamento speciale (art. 3) - pur avendo "normativamente unificato dal punto di vista funzionale" le forze di polizia (art. 16) - ivi compresa la Guardia di finanza - in ragione della specificita' del servizio, cui tutte sono destinate, ha nello stesso tempo lasciato immutati i "rispettivi ordinamenti e dipendenze", nell'evidente presupposto della disomogeneita' del personale facente parte di quelle forze, alcune delle quali, come appunto l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza, mantengono lo 'status' militare, mentre altre, per effetto della smilitarizzazione, hanno acquisito lo 'status' di personale civile (Polizia di Stato e, da ultimo, il corpo di polizia penitenziaria). La legge, peraltro, non ha inteso in alcun modo rendere uniformi i differenti sistemi di avanzamento delle varie forze di polizia, essendosi limitata ad "estendere" il trattamento economico dell'una categoria di personale alle altre, previa un'operazione di equiparazione sulla base del "criterio funzionale" (v. massima B). - O. n. 91/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte