Ordinanza 324/1993 (ECLI:IT:COST:1993:324)
Massima numero 19796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19792  19793  19794  19795


Titolo
ORD. 324/93 E. SICUREZZA PUBBLICA - NUOVO ORDINAMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DISCIPLINA - APPUNTATI DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA - INQUADRAMENTO NELLA SECONDA QUALIFICA DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI DELLA POLIZIA DI STATO - APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AGLI APPUNTATI SCELTI DELLA GUARDIA DI FINANZA, AL FINE DELL'INQUADRAMENTO DI QUESTI NEL GRADO DI BRIGADIERE - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER SITUAZIONI OMOGENEE, CON VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La normativa che, nel nuovo ordinamento della Polizia di Stato, prevede in via transitoria l'inquadramento nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti (corrispondente all'ex grado di brigadiere) degli appuntati del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, costituisce, in ragione della specificita' del mutamento ordinamentale della Polizia di Stato (v. massima D), scelta non irragionevole del legislatore, nell'ambito della materia dell'inquadramento e progressioni in carriera, rientrante nella propria discrezionalita'. Non puo' quindi trovare accoglimento la questione di legittimita', in ordine a tale normativa, tendente ad una sentenza additiva, che estenda la normativa stessa, in applicazione del principio di eguaglianza, agli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per consentire loro il passaggio da un ruolo (quello degli appuntati) ad un altro (quello dei sottufficiali) - e per di piu' non al grado iniziale di questo (vicebrigadiere), bensi' a quello successivo (brigadiere) - anche perche' - contrariamente all'assunto del giudice 'a quo' - non sussiste comparabilita' tra le situazioni del detto personale poste a raffronto, sia per quanto ne concerne l'inquadramento sia con riguardo ai rispettivi sistemi di avanzamento, cosicche' e' da escludersi anche la denunciata violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione (v. massima A). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 36, punto X, n. 3, l. 1 aprile 1981, n. 121, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.) - S. nn. 219/1993, 964/1988, 524/1987, 99/1986, 81/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte