Ordinanza 326/1993 (ECLI:IT:COST:1993:326)
Massima numero 19993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19994  19995


Titolo
ORD. 326/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE AD ENUNCIATO INTERPRETATIVO DEL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI SINDACARE TALE ENUNCIATO - ESCLUSIONE OVE ESSO NON RISULTI MANIFESTAMENTE ARBITRARIO - FATTISPECIE.

Testo
Gli enunciati di ordine interpretativo attinenti alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale competono al giudice 'a quo' e non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, se non nell'ipotesi di manifesta arbitrarieta' dell'interpretazione offerta. (Nella specie la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura di Stato riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 3, comma primo, del d.lgs. n. 118 del 1992, ritenendo non sindacabile, in quanto attinente alla rilevanza in concreto della questione e non manifestamente arbitraria, la valutazione del giudice 'a quo' in termini di minor gravita' complessiva, in rapporto alla fattispecie concreta e in riferimento alla regola dell'applicazione della legge penale piu' favorevole, del trattamento punitivo ivi previsto per la somministrazione ad animali "da azienda" di sostanze stilbeniche, rispetto a quello delineato dall'art. 440 cod. pen.). - Ex plurimis, sentt. nn. 236/1993 e 103/1993.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte