Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44293  44295  44296  44297  44298  44299  44300


Titolo
Enti locali - In genere - Autonomia finanziaria - Possibili riduzioni delle risorse disponibili - Limiti - Divieto di irreparabile pregiudizio delle funzioni - Gradazione dell'onere della prova - Valutazione non atomistica delle manovre incidenti sulle finanze degli enti territoriali. (Classif. 095001).

Testo

L'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa; sono pertanto ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. Grava comunque sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell'ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza, e che per essere adempiuto è sufficiente una motivazione che chiarisca l'incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni (Precedenti: S. 76/2020 - mass. 43279; S. 137/2018 - mass. 41372).

Le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali. (Precedenti: S. 83/2019 - mass. 42072; S. 188/2015 - mass. 38541).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte