Ordinanza 326/1993 (ECLI:IT:COST:1993:326)
Massima numero 19994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19993  19995


Titolo
ORD. 326/93 B. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - SOMMINISTRAZIONE AD ANIMALI "DA AZIENDA" DI SOSTANZE ANABOLIZZANTI - PREVISIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO, DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO RITENUTO INGIUSTIFICATAMENTE PIU' FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO STABILITO NEL CODICE PENALE PER L'ADULTERAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER LA MANCATA IMPUGNAZIONE DELLA NORMATIVA, IN TUTTO CONFORME ALLA DISPOSIZIONE CENSURATA, DELLA LEGGE DI DELEGA - REIEZIONE.

Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, d.lgs. n. 118 del 1992, che prevede solo come reato contravvenzionale la somministrazione ad animali "da azienda" di sostanze stilbeniche, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata dall'Avvocatura dello Stato in base all'assunto che, data la conformita' di tale disposizione ai principi della normativa delegante (art. 2, lett. d), e art. 65, legge n. 428 del 1990) avrebbe dovuto quest'ultima essere sottoposta al richiesto scrutinio di costituzionalita'. Correttamente, infatti, la questione e' stata proposta contro la norma da cui, direttamente ed immediatamente, deriva il trattamento penale che il remittente assume lesivo del precetto costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte