Ordinanza 326/1993 (ECLI:IT:COST:1993:326)
Massima numero 19995
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1993; Decisione del
07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Titolo
ORD. 326/93 C. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - SOMMINISTRAZIONE AD ANIMALI "DA AZIENDA" DI SOSTANZE ANABOLIZZANTI - PREVISIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO, DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO RITENUTO INGIUSTIFICATAMENTE PIU' FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO STABILITO, NEL CODICE PENALE, PER I DELITTI DI ADULTERAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE, DATA LA DIVERSITA' DEGLI AMBITI APPLICATIVI DELLE DUE FATTISPECIE CRIMINOSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 326/93 C. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - SOMMINISTRAZIONE AD ANIMALI "DA AZIENDA" DI SOSTANZE ANABOLIZZANTI - PREVISIONE, IN DECRETO LEGISLATIVO, DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO RITENUTO INGIUSTIFICATAMENTE PIU' FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLO STABILITO, NEL CODICE PENALE, PER I DELITTI DI ADULTERAZIONE DI SOSTANZE ALIMENTARI - DENUNCIATA IRRAZIONALITA' - ESCLUSIONE, DATA LA DIVERSITA' DEGLI AMBITI APPLICATIVI DELLE DUE FATTISPECIE CRIMINOSE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La fattispecie criminosa di cui agli artt. 440 c.p. e 3, comma primo, d.lgs. n. 118 del 1992 sono diverse e presentano differenti ambiti applicativi in ragione dei rispettivi connotati fondamentali; nel primo caso si e' infatti in presenza di un delitto la cui condotta consiste nel fatto di adulterazione sostanze destinate alla alimentazione, mentre nel secondo si e' in presenza di un reato contravvenzionale che risulta perfezionato con la semplice somministrazione agli animali bovini di sostanze anabolizzanti; la relazione tra le due norme non puo' quindi essere configurata - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - ne' in termini di specialita' ne' di sovrapposizione o successione dell'una rispetto all'altra, bensi' nel senso di reciproca autonomia delle medesime. Data la diversita' delle situazioni regolate va dunque senz'altro respinta la censura formulata riguardo al trattamento piu' favorevole che, tenuto conto della spiccata nocivita' delle sostanze stilbeniche, sarebbe stato previsto per la contravvenzione, rispetto a quello comminato per il delitto di adulterazione, perpetrabile attraverso l'impiego di additivi meno dannosi del D.E.S.. Mentre esula dal giudizio di costituzionalita', perche' spetta al giudice rimettente, la valutazione circa il concreto atteggiarsi delle due norme (se in termini di concorso formale di reati ovvero di assorbimento della fattispecie meno grave in quella piu' grave) in rapporto al fatto dedotto in giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118). - Sulla competenza esclusiva dei giudici comuni riguardo ai problemi attinenti alla definizione della fattispecie concreta e alla individuazione delle disposizioni che la regolano, v. sent. n. 168/1987.
La fattispecie criminosa di cui agli artt. 440 c.p. e 3, comma primo, d.lgs. n. 118 del 1992 sono diverse e presentano differenti ambiti applicativi in ragione dei rispettivi connotati fondamentali; nel primo caso si e' infatti in presenza di un delitto la cui condotta consiste nel fatto di adulterazione sostanze destinate alla alimentazione, mentre nel secondo si e' in presenza di un reato contravvenzionale che risulta perfezionato con la semplice somministrazione agli animali bovini di sostanze anabolizzanti; la relazione tra le due norme non puo' quindi essere configurata - come erroneamente ritenuto dal giudice 'a quo' - ne' in termini di specialita' ne' di sovrapposizione o successione dell'una rispetto all'altra, bensi' nel senso di reciproca autonomia delle medesime. Data la diversita' delle situazioni regolate va dunque senz'altro respinta la censura formulata riguardo al trattamento piu' favorevole che, tenuto conto della spiccata nocivita' delle sostanze stilbeniche, sarebbe stato previsto per la contravvenzione, rispetto a quello comminato per il delitto di adulterazione, perpetrabile attraverso l'impiego di additivi meno dannosi del D.E.S.. Mentre esula dal giudizio di costituzionalita', perche' spetta al giudice rimettente, la valutazione circa il concreto atteggiarsi delle due norme (se in termini di concorso formale di reati ovvero di assorbimento della fattispecie meno grave in quella piu' grave) in rapporto al fatto dedotto in giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma primo, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118). - Sulla competenza esclusiva dei giudici comuni riguardo ai problemi attinenti alla definizione della fattispecie concreta e alla individuazione delle disposizioni che la regolano, v. sent. n. 168/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte