Ordinanza 327/1993 (ECLI:IT:COST:1993:327)
Massima numero 19696
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19694  19695


Titolo
ORD. 327/93 C. REGIONE PUGLIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - CAUSE DI DECADENZA - DIFETTO DI STABILE OCCUPAZIONE DELL'ALLOGGIO DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - PREVISIONE CONTENUTA IN LEGGE REGIONALE - ASSERITA INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA STATALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma regionale che prevede la decadenza dall'assegnazione nel caso in cui l'alloggio non sia stabilmente abitato dall'assegnatario, non viola l'art. 117 Cost., giacche' si uniforma alla disciplina statale sui criteri generali per le assegnazioni di edilizia residenziale, la quale prevede identica fattispecie come causa di decadenza. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 19, comma primo, lett. b), L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte