Ordinanza 328/1993 (ECLI:IT:COST:1993:328)
Massima numero 19712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1993; Decisione del
07/07/1993
Deposito del 21/07/1993; Pubblicazione in G. U. 11/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 328/93. REGIONE VENETO - EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE PER LE QUALI LA LEGISLAZIONE STATALE RICHIEDE LA CONCESSIONE EDILIZIA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, CHE IL SILENZIO-ASSENSO TENGA LUOGO DELLA CONCESSIONE - LAMENTATA INDEBITA INTERFERENZA DA PARTE DELLA REGIONE NELLA MATERIA PENALE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 328/93. REGIONE VENETO - EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE PER LE QUALI LA LEGISLAZIONE STATALE RICHIEDE LA CONCESSIONE EDILIZIA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, CHE IL SILENZIO-ASSENSO TENGA LUOGO DELLA CONCESSIONE - LAMENTATA INDEBITA INTERFERENZA DA PARTE DELLA REGIONE NELLA MATERIA PENALE - 'IUS SUPERVENIENS' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della nuova disciplina (art. 23, quarto comma, l. 17 febbraio 1992 n. 179 e art. 5 d.l. 7 giugno 1993 n. 180) con cui si introduce in via generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio delle concessioni edilizie.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua della nuova disciplina (art. 23, quarto comma, l. 17 febbraio 1992 n. 179 e art. 5 d.l. 7 giugno 1993 n. 180) con cui si introduce in via generale il principio del silenzio-assenso in tema di rilascio delle concessioni edilizie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte