Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Possibile trasferimento della questione - Condizioni - Modifiche non satisfattive e marginali - Necessità di salvaguardare l'onere di impugnazione, quale espressione del principio di tutela delle parti. (Classif. 111012).
In forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d'azione, per trasferire la questione sulla nuova norma occorre verificare se lo ius superveniens non sia satisfattivo per la ricorrente, abbia carattere marginale, ovvero non sia dotato di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria, in grado di alterarne la portata precettiva. (Precedenti: S. 44/2018 - mass. 39910; S. 80/2017 - mass. 41289; S. 40/2016 - mass. 38747; S.17/2015 - mass. 38235; S. 138/2014 - mass. 37945).
(Nel caso di specie, le modifiche apportate dalla legge n. 178 del 2020 alla legge n. 160 del 2019 - con l'abrogazione dei commi 848 e 850 dell'art. 1, la previsione di due incrementi progressivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, FSC, e la modifica della legge n. 232 del 2016 - se da un lato non appaiono satisfattive per la Regione Liguria ricorrente, che ha impugnato il comma 848 della legge n. 160 del 2019, al contempo, però, non sono dotate di quella marginalità in grado di escludere una diversa portata precettiva della disposizione modificata, per cui non sussistono le condizioni che consentono di trasferire la questione sulla norma sopravvenuta, altrimenti supplendosi impropriamente all'onere di impugnazione).