Sentenza 333/1993 (ECLI:IT:COST:1993:333)
Massima numero 19889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 23/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19890  19891  19892


Titolo
SENT. 333/93 A. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPARZIALITA' (PRINCIPIO DI) - CONTENUTO - FUNZIONE ESSENZIALE NELLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI - RAPPORTO CON ALTRE NORME COSTITUZIONALI - FINALITA'.

Testo
Il principio di imparzialita' stabilito dall'art. 97 della Costituzione - unito quasi in endiadi con quelli della legalita' e del buon andamento dell'azione amministrativa - costituisce un valore essenziale cui deve uniformarsi l'organizzazione dei pubblici uffici e si riflette immediatamente in altri precetti costituzionali, quali gli artt. 51 e 98 Cost., attraverso cui si mira a garantire l'amministrazione pubblica e i suoi dipendenti da influenze politiche o di parte, in relazione al complesso delle fasi concernenti il pubblico impiego (accesso all'ufficio e svolgimento della carriera). - Sulla "profonda distinzione" tra "politica" e "amministrazione" v. S. n. 453/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte