Sentenza 333/1993 (ECLI:IT:COST:1993:333)
Massima numero 19890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 23/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19889  19891  19892


Titolo
SENT. 333/93 B. IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSO PUBBLICO - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - APPLICAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO - COROLLARI.

Testo
Con riguardo al concorso pubblico - che come la Corte ha gia' affermato, rappresenta, nel rigoroso rispetto del principio di imparzialita', il metodo migliore, nel quadro di una democrazia pluralistica, per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialita' ed all'esclusivo servizio della Nazione - il principio di imparzialita' ex art. 97 Cost. assume un duplice significato: uno negativo, in quanto garantisce che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa a orientamenti politici o a particolari condizioni personali, ed uno positivo, in quanto comporta l'adozione di un metodo, di cautele e regole attinenti la formazione delle commissioni giudicatrici tali da assicurare il perseguimento dell'interesse connesso alla scelta dei pochi piu' meritevoli e piu' idonei all'esercizio della funzione pubblica considerata. A questo indirizzo, del resto, l'ordinamento legislativo statale si e' gradualmente adeguato con norme di principio (cfr. artt. 51, l. 8 giugno 1990, n. 142 e 8, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29). - S. n. 435/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  08/06/1990  n. 142  art. 51    co. 3  

decreto legislativo  03/02/1993  n. 29  art. 8