Sentenza 333/1993 (ECLI:IT:COST:1993:333)
Massima numero 19891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 23/07/1993; Pubblicazione in G. U. 28/07/1993
Massime associate alla pronuncia:  19889  19890  19892


Titolo
SENT. 333/93 C. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI INTERNI PER TITOLI PER POSTI DI FUNZIONARIO, CONSIGLIERE, SEGRETARIO E COADIUTORE - PREVISIONE CHE LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SIA FORMATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 24, quinto comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, che per i concorsi interni per titoli, di cui all'art. 20 stessa legge, a posti di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore (per un totale di settecento posti), riservati ai dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche immediatamente inferiori con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni, la commissione giudicatrice sia costituita dal Consiglio di amministrazione della Regione, si pone in contrasto con il principio costituzionale della imparzialita' della pubblica amministrazione. La riserva al Presidente del Consiglio di amministrazione della presidenza della Commissione giudicatrice, cui si collegano delicati poteri di direzione, non ha infatti alcuna giustificazione al fine di assicurare l'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico - nucleo essenziale delle norme costituzionali sull'accesso ai pubblici uffici - alla selezione dei candidati piu' meritevoli e capaci. Ed ingiustificata e' altresi' la presenza come membri della commissione, in quanto componenti del Consiglio di amministrazione della Regione, di ben sei rappresentanti del personale designati dalle rappresentanze sindacali - i quali sono per definizione espressione di interessi non riconducibili a valori di carattere neutrale e distaccato - e dei nove direttori generali che, nominati dalla Giunta regionale per quattro anni, sono revocabili e rinnovabili e quindi non in posizione di piena indipendenza da possibili ingerenze politiche nello svolgimento dei concorsi, per poter essere qualificati "esperti" rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali, ne' in grado di offrire quella adeguata garanzia di terzieta' che deve caratterizzare i membri delle commissioni di concorso, potendo come tali, a volte, essere chiamati a valutare le stesse relazioni analitiche sulla quantita' e qualita' del lavoro svolto dal candidato - relazioni che a norma dello stesso art. 24 costituiscono titoli valutabili - di cui essi stessi sono autori. Pertanto l'art. 24, quinto comma, della citata legge regionale va dichiarato illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte