Ordinanza 337/1993 (ECLI:IT:COST:1993:337)
Massima numero 19992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
07/07/1993; Decisione del
07/07/1993
Deposito del 23/07/1993; Pubblicazione in G. U. 18/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 337/93. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE, PER CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA, DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' SVOLTA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI SESSANTA GIORNI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A.; DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL LAVORO, NONCHE' DELL'OBBLIGO, PER GLI IMPIEGATI PUBBLICI, DI OPERARE AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 337/93. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE, PER CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA, DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALL'ATTIVITA' SVOLTA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AI SESSANTA GIORNI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE, DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P.A.; DEL DIRITTO ALLA SALUTE E AL LAVORO, NONCHE' DELL'OBBLIGO, PER GLI IMPIEGATI PUBBLICI, DI OPERARE AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA NAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il riconoscimento, nell'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, secondo l'interpretazione che, in seguito a pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, si e' consolidata nella giurisprudenza amministrativa, del diritto del personale medico delle UU.SS.LL., assegnato a mansioni superiori alla propria qualifica per piu' di sessanta giorni, alla maggiorazione del trattamento economico, non comporta violazione dei principi di eguaglianza, di adeguatezza della retribuzione, di buon andamento e imparzialita' della p.a., del diritto al lavoro e alla salute, ne' del dovere dei pubblici impiegati di operare al servizio esclusivo della nazione. Infatti, come la Corte ha gia' affermato e, di recente, anche l'art. 57 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, ha ribadito, l'art. 36 Cost. e' applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego; l'art. 97 Cost. non e' incompatibile con il riconoscimento a favore dell'impiegato del diritto al relativo trattamento economico per il periodo di assegnazione a mansioni superiori, ma giustifica, unitamente all'art. 98, primo comma, Cost., talune limitazioni di questo diritto; l'art. 97 Cost. e' incompatibile soltanto con la regola privatistica (art. 2103 cod. civ.) di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo; l'accertamento della capacita' professionale, nei modi formali previsti dalla legge, e' presupposto costitutivo dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica funzionale, non un indice della qualita' del lavoro prestato, necessario per l'applicabilita' dell'art. 36 Cost., ne', a tal fine, e' indispensabile un provvedimento di conferimento dell'incarico. E, d'altra parte, la possibilita' di abuso del potere di assegnazione temporanea del prestatore di lavoro a mansioni superiori, mentre impegna la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto alla gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche la responsabilita' penale, ove si concretasse un abuso d'ufficio per recare ad altri un vantaggio) non fornisce alcun argomento per censurare la norma impugnata sotto i suddetti profili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost., dell'art. 29, secondo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - Cfr. ord. n. 908/1988 e sent. nn. 57/1989 e 296/1990, e, in particolare, sent. n. 236/1992, nonche' Cons. di Stato, ad pl. n. 2/1991, 1/1992, 2/1992, 5/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 161 del 1994.
Il riconoscimento, nell'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, secondo l'interpretazione che, in seguito a pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, si e' consolidata nella giurisprudenza amministrativa, del diritto del personale medico delle UU.SS.LL., assegnato a mansioni superiori alla propria qualifica per piu' di sessanta giorni, alla maggiorazione del trattamento economico, non comporta violazione dei principi di eguaglianza, di adeguatezza della retribuzione, di buon andamento e imparzialita' della p.a., del diritto al lavoro e alla salute, ne' del dovere dei pubblici impiegati di operare al servizio esclusivo della nazione. Infatti, come la Corte ha gia' affermato e, di recente, anche l'art. 57 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29, ha ribadito, l'art. 36 Cost. e' applicabile anche ai rapporti di pubblico impiego; l'art. 97 Cost. non e' incompatibile con il riconoscimento a favore dell'impiegato del diritto al relativo trattamento economico per il periodo di assegnazione a mansioni superiori, ma giustifica, unitamente all'art. 98, primo comma, Cost., talune limitazioni di questo diritto; l'art. 97 Cost. e' incompatibile soltanto con la regola privatistica (art. 2103 cod. civ.) di automatica acquisizione della qualifica superiore quando l'assegnazione si prolunghi oltre un certo periodo di tempo; l'accertamento della capacita' professionale, nei modi formali previsti dalla legge, e' presupposto costitutivo dell'inquadramento del dipendente nella corrispondente qualifica funzionale, non un indice della qualita' del lavoro prestato, necessario per l'applicabilita' dell'art. 36 Cost., ne', a tal fine, e' indispensabile un provvedimento di conferimento dell'incarico. E, d'altra parte, la possibilita' di abuso del potere di assegnazione temporanea del prestatore di lavoro a mansioni superiori, mentre impegna la responsabilita' disciplinare e patrimoniale del dirigente preposto alla gestione dell'organizzazione del lavoro (ed eventualmente anche la responsabilita' penale, ove si concretasse un abuso d'ufficio per recare ad altri un vantaggio) non fornisce alcun argomento per censurare la norma impugnata sotto i suddetti profili. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 Cost., dell'art. 29, secondo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761). - Cfr. ord. n. 908/1988 e sent. nn. 57/1989 e 296/1990, e, in particolare, sent. n. 236/1992, nonche' Cons. di Stato, ad pl. n. 2/1991, 1/1992, 2/1992, 5/1992. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 161 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 98
Altri parametri e norme interposte