Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  06/10/2021;  Decisione del  06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44293  44294  44295  44297  44298  44299  44300


Titolo
Giudizio costituzionale - Termini processuali - Termine di decadenza per l'impugnazione di leggi - Inammissibilità delle impugnazioni successive al suo spirare (nella specie: relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033). (Classif. 111008).

Testo

È inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall'art. 127, secondo comma, Cost. e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. (Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42296; S. 160/2009 - mass. 33449).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033, perché sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione).



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 892

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 4

Altri parametri e norme interposte