Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Titolo
Giudizio costituzionale - Termini processuali - Termine di decadenza per l'impugnazione di leggi - Inammissibilità delle impugnazioni successive al suo spirare (nella specie: relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033). (Classif. 111008).
Giudizio costituzionale - Termini processuali - Termine di decadenza per l'impugnazione di leggi - Inammissibilità delle impugnazioni successive al suo spirare (nella specie: relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033). (Classif. 111008).
Testo
È inammissibile il ricorso che integri un tentativo di aggiramento dei termini di decadenza per l'impugnazione di leggi ritenute costituzionalmente illegittime, previsti dall'art. 127, secondo comma, Cost. e dall'art. 32, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. (Precedenti: S. 39/2020 - mass. 42296; S. 160/2009 - mass. 33449).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 892, della legge n. 145 del 2018, relativamente all'impugnazione della norma statale sul contributo ristorativo della TASI per gli anni 2019-2033, perché sono decorsi i termini perentori per l'impugnazione).
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 892
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte