Ordinanza 341/1993 (ECLI:IT:COST:1993:341)
Massima numero 19740
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRECO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  07/07/1993;  Decisione del  07/07/1993
Deposito del 23/07/1993; Pubblicazione in G. U. 18/08/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 341/93. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE - PRATICABILITA' - LIMITI - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER CREDITI FONDATI SU PROVA SCRITTA - AMMISSIBILITA' PER QUELLI RELATIVI A FORNITURE DI MERCI E NON PER QUELLI CONCERNENTI PRESTAZIONI FATTURATE DI SERVIZI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE SOLLEVATA IN GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DA GIUDICE ISTRUTTORE IN SEDE DI DECISIONE SU RICHIESTA DI PROVVISORIA ESECUZIONE - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DELL'AUTORITA' RIMETTENTE.

Testo
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo al giudice istruttore e' attribuito dall'art. 648 cod.proc.civ. il potere di accertare i presupposti ivi indicati per la concessione della provvisoria esecuzione, ma non quello di decidere, neppure 'incidenter tantum', sull'esistenza dei presupposti di applicabilita' del procedimento monitorio, il cui accertamento appartiene esclusivamente alla competenza del Collegio. Il giudice istruttore, pertanto, non e' legittimato a sollevare, nel decidere sulla concessione o meno della provvisoria esecuzione, questioni di legittimita' costituzionali per la ritenuta non prevista ammissione del procedimento monitorio per i crediti relativi, come nella specie, a prestazioni fatturate di servizi. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 634 e 648 cod. proc. civ., 'in parte qua').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte