Sentenza 343/1993 (ECLI:IT:COST:1993:343)
Massima numero 19968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/07/1993; Decisione del
20/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19969
Titolo
SENT. 343/93 A. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE SENZA ADDURRE MOTIVI OVVERO ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NELLA L. 772/1972 - INAPPLICABILITA', IN TAL CASO, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA PREVISTA SOLO PER COLORO CHE RIFIUTANO IL SERVIZIO PER MOTIVI DI COSCIENZA - QUESTIONE CONNESSA A NORMA (ART. 151 C.P.M.P.) NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO' CONCERNENTE IL REATO DI DISERZIONE (ART. 148 C.P.M.P.) - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
SENT. 343/93 A. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE SENZA ADDURRE MOTIVI OVVERO ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NELLA L. 772/1972 - INAPPLICABILITA', IN TAL CASO, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA PREVISTA SOLO PER COLORO CHE RIFIUTANO IL SERVIZIO PER MOTIVI DI COSCIENZA - QUESTIONE CONNESSA A NORMA (ART. 151 C.P.M.P.) NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO 'A QUO' CONCERNENTE IL REATO DI DISERZIONE (ART. 148 C.P.M.P.) - INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Testo
Nel censurare la mancata estensione a coloro che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo delle clausole di esonero dal servizio di leva previste dall'art. 8, terzo comma, l. n. 772/1972 per coloro che rifiutano il servizio adducendo motivi di coscienza, il giudice 'a quo', al fine di radicare correttamente nell'ordinamento normativo la pronuncia addittiva volta all'estensione della clausola di esonero, ha giustamente collegato tale disposizione con altre delineanti figure di reato militare; nell'operare tale riferimento, tuttavia, ha (erroneamente) aggiunto all'art. 148 c.p.m.p., prevedente il reato di diserzione contestato all'imputato, anche l'art. 151 c.p.m.p., prevedente il reato di mancanza alla chiamata in ordine al quale, pero', l'imputato era stato gia' condannato. Pertanto, in ossequio al principio secondo cui nel giudizio incidentale di costituzionalita' la rilevanza della questione va valutata solo rispetto al giudizio 'a quo', deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, terzo comma, l. 15/12/1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 Cost..
Nel censurare la mancata estensione a coloro che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo delle clausole di esonero dal servizio di leva previste dall'art. 8, terzo comma, l. n. 772/1972 per coloro che rifiutano il servizio adducendo motivi di coscienza, il giudice 'a quo', al fine di radicare correttamente nell'ordinamento normativo la pronuncia addittiva volta all'estensione della clausola di esonero, ha giustamente collegato tale disposizione con altre delineanti figure di reato militare; nell'operare tale riferimento, tuttavia, ha (erroneamente) aggiunto all'art. 148 c.p.m.p., prevedente il reato di diserzione contestato all'imputato, anche l'art. 151 c.p.m.p., prevedente il reato di mancanza alla chiamata in ordine al quale, pero', l'imputato era stato gia' condannato. Pertanto, in ossequio al principio secondo cui nel giudizio incidentale di costituzionalita' la rilevanza della questione va valutata solo rispetto al giudizio 'a quo', deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale all'art. 8, terzo comma, l. 15/12/1972, n. 772, in connessione con l'art. 151 c.p.m.p., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte