Sentenza 343/1993 (ECLI:IT:COST:1993:343)
Massima numero 19969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
20/07/1993; Decisione del
20/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19968
Titolo
SENT. 343/93 B. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE SENZA ADDURRE MOTIVI OVVERO ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI STABILITI NELLA L. N. 772/1972 - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA PREVISTA SOLO PER COLORO CHE RIFIUTANO IL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - POSSIBILE REITERAZIONE DELLA PENA FINO AL QUARANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - IRRAGIONEVOLE SPROPORZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI - AUSPICIO PER UN INTERVENTO RAZIONALIZZATORE DEL LEGISLATORE.
SENT. 343/93 B. REATI MILITARI - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE SENZA ADDURRE MOTIVI OVVERO ADDUCENDO MOTIVI DIVERSI DA QUELLI STABILITI NELLA L. N. 772/1972 - INAPPLICABILITA', IN TALE IPOTESI, DELLA CLAUSOLA DI ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA A PENA ESPIATA PREVISTA SOLO PER COLORO CHE RIFIUTANO IL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI COSCIENZA - POSSIBILE REITERAZIONE DELLA PENA FINO AL QUARANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - IRRAGIONEVOLE SPROPORZIONE DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA' - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI - AUSPICIO PER UN INTERVENTO RAZIONALIZZATORE DEL LEGISLATORE.
Testo
La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza, costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita' della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione penale e' destinata ad applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita' di tale clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli considerati dal legislatore, da' adito, in pratica, alla c.d. spirale di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il trattamento sanzionatorio e vanificando altresi' il fine rieducativo della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta' personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita' - dell'art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al rifiuto di prestare il servizio militare. - Sulla misura della pena stabilita per il rifiuto totale del servizio militare v. S. nn. 409/1989 e 467/1991. - Sui rapporti fra principio di uguaglianza e la regola della proporzionalita' v. S. n. 163/1993.
La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza, costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita' della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione penale e' destinata ad applicazioni reiterate fino all'esaurimento del correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita' di tale clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli considerati dal legislatore, da' adito, in pratica, alla c.d. spirale di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il trattamento sanzionatorio e vanificando altresi' il fine rieducativo della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta' personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - restando assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalita' - dell'art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in connessione con l'art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al rifiuto di prestare il servizio militare. - Sulla misura della pena stabilita per il rifiuto totale del servizio militare v. S. nn. 409/1989 e 467/1991. - Sui rapporti fra principio di uguaglianza e la regola della proporzionalita' v. S. n. 163/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte