Sentenza 344/1993 (ECLI:IT:COST:1993:344)
Massima numero 19881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19886
Titolo
SENT. 344/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALLA PREMESSA INTERPRETATIVA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE SE LA STESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - FATTISPECIE.
SENT. 344/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALLA PREMESSA INTERPRETATIVA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE SE LA STESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - FATTISPECIE.
Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'autonomia del giudizio 'a quo' preclude al giudice costituzionale di procedere a una nuova valutazione dei presupposti processuali e lo autorizza a disattendere la posizione del giudice rimettente sulla rilevanza soltanto quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria ovvero basata su argomentazioni del tutto implausibili. (Nella specie, concernente la questione di legittimita' costituzionale delle previsioni relative all'ineleggibilita' alla Camera dei deputati dei consiglieri regionali, contenute nell'art. 7, primo comma, lett. a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (sulla quale v. massima B) sollevata in un giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, vertente sulla legittimita' del provvedimento di sospensione, da parte del Consiglio della Regione Toscana, della presa d'atto delle dimissioni, presentate in ossequio alla norma impugnata da un consigliere regionale, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata al riguardo dall'Avvocatura dello Stato, avendo ritenuto non implausibile l'assunto interpretativo addotto dal giudice rimettente a sostegno della rilevanza, secondo cui, la presa d'atto delle dimissioni essendo configurabile come atto recettizio delle dimissioni stesse, la illegittimita' di queste puo' comportare la illegittimita' di quella). - In termini v., fra le altre, S. nn. 238/1993, 163/1993, 103/1993, nonche' 436/1992.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l'autonomia del giudizio 'a quo' preclude al giudice costituzionale di procedere a una nuova valutazione dei presupposti processuali e lo autorizza a disattendere la posizione del giudice rimettente sulla rilevanza soltanto quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria ovvero basata su argomentazioni del tutto implausibili. (Nella specie, concernente la questione di legittimita' costituzionale delle previsioni relative all'ineleggibilita' alla Camera dei deputati dei consiglieri regionali, contenute nell'art. 7, primo comma, lett. a), del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (sulla quale v. massima B) sollevata in un giudizio innanzi al Tribunale di Firenze, vertente sulla legittimita' del provvedimento di sospensione, da parte del Consiglio della Regione Toscana, della presa d'atto delle dimissioni, presentate in ossequio alla norma impugnata da un consigliere regionale, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilita' avanzata al riguardo dall'Avvocatura dello Stato, avendo ritenuto non implausibile l'assunto interpretativo addotto dal giudice rimettente a sostegno della rilevanza, secondo cui, la presa d'atto delle dimissioni essendo configurabile come atto recettizio delle dimissioni stesse, la illegittimita' di queste puo' comportare la illegittimita' di quella). - In termini v., fra le altre, S. nn. 238/1993, 163/1993, 103/1993, nonche' 436/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte