Sentenza 344/1993 (ECLI:IT:COST:1993:344)
Massima numero 19886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19881


Titolo
SENT. 344/93 B. ELEZIONI - INELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI REGIONALI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI - MANCANZA DI RAGIONI GIUSTIFICATIVE DEL CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA ECCEZIONALITA' DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA NORMA ANCHE PER L'ELEZIONE AL SENATO - PERMANENZA, IN FORZA DI NORMA DELLA COSTITUZIONE, DELLA INCOMPATIBILITA' TRA LE SUDDETTE CARICHE - POSSIBILE PREVISIONE DELLA INELEGGIBILITA' A PARLAMENTARE NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI - AUSPICIO PER UNA RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA.

Testo
La disposizione dell'art. 7 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che dichiara non eleggibili alla Camera dei deputati i consiglieri regionali, imponendo agli stessi di cessare dalle funzioni almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato, entro sette giorni dalla pubblicazione del relativo decreto, e cio' non solo quando il consigliere regionale intenda candidarsi alla Camera in un collegio elettorale ricompreso nel territorio dove esercita il proprio mandato, ma anche nell'ipotesi di candidatura in altra parte del territorio nazionale, deve riconoscersi, di fronte agli artt. 3 e 51 Cost., oltre che incoerente con il sistema delle ineleggibilita' cosi' come legislativamente previsto, viziata da evidente irrazionalita'. I poteri (di iniziativa legislativa e di controllo politico) attribuiti individualmente ai consiglieri regionali - l'esercizio dei poteri collegiali non venendo al riguardo in considerazione - sono infatti privi di quei caratteri di decisivita' e di gestione attiva della cosa pubblica, essenziali al fine di configurare ragionevolmente il pericolo - che solo potrebbe giustificare la ineleggibilita' - che la carica pubblica possa essere utilizzata, attraverso 'captatio benevolentiae' o 'metus publicae potestatis', per acquisire illecitamente consensi elettorali. Pertanto, in mancanza, nel caso, di una rigorosa prova della indispensabilita' del limite alla eleggibilita' - come la giurisprudenza della Corte costantemente richiede in riferimento al fondamentale principio per cui la eleggibilita' e' la regola e la ineleggibilita' l'eccezione - l'art. 7, cit. va dichiarato illegittimo, divenendo di conseguenza non piu' applicabile non solo per l'elezione alla Camera dei deputati, ma anche - dato che, in base all'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, in tema di ineleggibilita' le leggi stabilite per la Camera valgono anche per il Senato - per l'elezione al Senato. Resta peraltro ferma, in forza dell'art. 122, secondo comma, Cost., la incompatibilita' tra le suddette cariche, mentre deve riconoscersi la possibilita' che il legislatore preveda l'ineleggibilita' a parlamentare nazionale del presidente della giunta regionale e degli assessori regionali, non potendo estendersi ad essi le considerazioni valide per i consiglieri regionali. Con l'auspicio che comunque la legislazione vigente in materia sia riformata in modo da superarne le incongruenze logiche e gli anacronismi. - Sui principi ribaditi nella sentenza in oggetto, v. sentt. nn. 46/1969, 235/1988, 1020/1988, 510/1989, 539/1990, 388/1991 e 310/1991; sulla norma impugnata, in questione prospettata pero' sotto altri profili, v. sent. n. 5/1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 122  co. 2

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte