Sentenza 345/1993 (ECLI:IT:COST:1993:345)
Massima numero 19894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19895  19896  19897


Titolo
SENT. 345/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DELLA CORTE SULLE VALUTAZIONI DEL GIUDICE 'A QUO' - LIMITI - POSSIBILITA' DI DISATTENDERE LA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE L'ORDINANZA DI RIMESSIONE - ESCLUSIONE, SALVO IL CASO DI PALESE ARBITRARIETA' - FATTISPECIE.

Testo
Sacondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il controllo della stessa sull'ammissibilita' della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa offerta dal giudice 'a quo' solo quando quest'ultima dovesse risultare palesamente arbitraria. (Nella specie, concernente la questione di legittimita' costituzionale della previsione relativa al termine perentorio entro il quale le delibere degli enti locali devono pervenire al CO.RE.CO., contenuta nell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, nel testo modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, e' stata respinta l'eccezione d'inammissibilita' per irrilevanza sollevata dalla Regione Lombardia, perche' le impugnate pronunce di decadenza del CO.RE.CO. erano state nel caso adottate oltre il termine di venti giorni previsto dalla legge per l'esercizio della funzione di controllo, avendo la Corte ritenuto non sindacabile l'assunto del giudice 'a quo' secondo cui le suddette pronunce non possono farsi rientrare in tale funzione). - In termini, tra le altre, sentt. nn. 238/1993, 103/1993, nonche' 436/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte