Sentenza 345/1993 (ECLI:IT:COST:1993:345)
Massima numero 19895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 345/93 B. REGIONE LOMBARDIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - DISCIPLINA REGIONALE - DECADENZA DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI PERVENUTE AL CO.RE.CO. OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA LORO ADOZIONE - ASSERITA INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FORMA DI CONTROLLO NON PREVISTA NE' DALLA COSTITUZIONE, NE' DALLE LEGGI STATALI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE ANCHE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI ASSOGGETTATI A CONTROLLO E DEI PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.CO. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 345/93 B. REGIONE LOMBARDIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - DISCIPLINA REGIONALE - DECADENZA DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI PERVENUTE AL CO.RE.CO. OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA LORO ADOZIONE - ASSERITA INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FORMA DI CONTROLLO NON PREVISTA NE' DALLA COSTITUZIONE, NE' DALLE LEGGI STATALI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE ANCHE DELL'AUTONOMIA DEGLI ENTI ASSOGGETTATI A CONTROLLO E DEI PRINCIPI SUL FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.CO. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute all'organo di controllo (CO.RE.CO.) oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione, non introduce una nuova forma di controllo sugli atti degli enti locali - non prevista dalle leggi dello Stato ed ulteriore rispetto alle due forme tradizionali di controllo cui si riferisce l'art. 130 Cost.: di legittimita'e di merito - giacche' la verifica della tempestivita' dell'invio non riguarda il contenuto dell'atto ne' si risolve in una forma di sindacato sullo stesso, bensi' concerne un elemento esterno a tale contenuto, concretizzandosi in una verifica della regolarita' del procedimento in relazione ai presupposti previsti per l'esercizio della funzione da parte del comitato di controllo. Tale previsione si muove in un quadro normativo ormai compiutamente delineato dalla legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, che demanda appunto alle regioni la disciplina del procedimento, ed il cui art. 46, comma secondo, in particolare, attribuisce a queste il potere di stabilire le modalita' ed i termini per l'invio delle deliberazioni, che, nella sua ampiezza, comprende anche la possibilita' di prevedere, come nella specie, un termine perentorio cui consegue, in caso di inosservanza, la decadenza delle delibere. A cio' aggiungasi che la previsione della perentorieta' del termine conferisce trasparenza all'attivita' degli enti locali in funzione della certezza dei loro rapporti con gli amministrati e contribuisce al buon andamento ed all'imparzialita' della funzione amministrativa, sia perche' sollecita la vigilanza degli amministratori sugli uffici, sia perche' pone al riparo i funzionari amministrativi da eventuali indebite pressioni dirette a ritardare quel corso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, in riferimento agli artt. 117, 128 e 130 Cost.).
L'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute all'organo di controllo (CO.RE.CO.) oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione, non introduce una nuova forma di controllo sugli atti degli enti locali - non prevista dalle leggi dello Stato ed ulteriore rispetto alle due forme tradizionali di controllo cui si riferisce l'art. 130 Cost.: di legittimita'e di merito - giacche' la verifica della tempestivita' dell'invio non riguarda il contenuto dell'atto ne' si risolve in una forma di sindacato sullo stesso, bensi' concerne un elemento esterno a tale contenuto, concretizzandosi in una verifica della regolarita' del procedimento in relazione ai presupposti previsti per l'esercizio della funzione da parte del comitato di controllo. Tale previsione si muove in un quadro normativo ormai compiutamente delineato dalla legge n. 142 del 1990 sulle autonomie locali, che demanda appunto alle regioni la disciplina del procedimento, ed il cui art. 46, comma secondo, in particolare, attribuisce a queste il potere di stabilire le modalita' ed i termini per l'invio delle deliberazioni, che, nella sua ampiezza, comprende anche la possibilita' di prevedere, come nella specie, un termine perentorio cui consegue, in caso di inosservanza, la decadenza delle delibere. A cio' aggiungasi che la previsione della perentorieta' del termine conferisce trasparenza all'attivita' degli enti locali in funzione della certezza dei loro rapporti con gli amministrati e contribuisce al buon andamento ed all'imparzialita' della funzione amministrativa, sia perche' sollecita la vigilanza degli amministratori sugli uffici, sia perche' pone al riparo i funzionari amministrativi da eventuali indebite pressioni dirette a ritardare quel corso. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1992, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16, in riferimento agli artt. 117, 128 e 130 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 130
Altri parametri e norme interposte