Sentenza 220/2021 (ECLI:IT:COST:2021:220)
Massima numero 44297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 26/11/2021; Pubblicazione in G. U. 01/12/2021
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Attribuzione agli stessi, per gli anni dal 2020 al 2022, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro, anziché di 625 milioni di euro - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi dell'integrale correlazione fra risorse e funzioni e della promozione delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni - Necessità che il legislatore statale definisca i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), stante il suo perdurante ritardo. (Classif. 036004).
Bilancio e contabilità pubblica - Contenimento della spesa pubblica - Ristoro del gettito non più acquisibile dai Comuni a seguito dell'introduzione della TASI - Attribuzione agli stessi, per gli anni dal 2020 al 2022, di un contributo complessivo di 300 milioni di euro, anziché di 625 milioni di euro - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata violazione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi dell'integrale correlazione fra risorse e funzioni e della promozione delle autonomie locali - Non fondatezza delle questioni - Necessità che il legislatore statale definisca i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), stante il suo perdurante ritardo. (Classif. 036004).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari. Il Ragioniere generale dello Stato ha riferito - nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, per cui la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Tale ridimensionamento consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); né il ricorrente fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali. La non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. (Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 554, della legge n. 160 del 2019, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo di 625 milioni di euro originari. Il Ragioniere generale dello Stato ha riferito - nell'audizione resa nella camera di consiglio del 24 giugno 2021, a seguito di ordinanza istruttoria n. 79 del 2021 - che il contributo ristorativo di IMU e TASI sarebbe stato oggetto di una ridefinizione, per cui la differenza fra quanto effettivamente perso dai Comuni e quanto assegnato dallo Stato a titolo di contributo ristorativo ammonterebbe a circa 40 milioni di euro. Tale ridimensionamento consentirebbe di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, pur in assenza della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP); né il ricorrente fornisce prova che la riduzione in questione abbia impattato significativamente sulle finanze locali. La non fondatezza della questione peraltro non esime la Corte costituzionale dal valutare negativamente il perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivi tali diritti. (Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2019
n. 160
art. 1
co. 554
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 4
Altri parametri e norme interposte