Sentenza 345/1993 (ECLI:IT:COST:1993:345)
Massima numero 19897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/06/1993; Decisione del
11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Titolo
SENT. 345/93 D. REGIONE LOMBARDIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - DISCIPLINA REGIONALE - DECADENZA DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI "PERVENUTE" ANZICHE' "SPEDITE" AL CO.RE.CO. OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA LORO ADOZIONE - IRRAGIONEVOLE IMPUTAZIONE ALL'ENTE LOCALE DI EVENTUALI RITARDI DEL SERVIZIO POSTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 345/93 D. REGIONE LOMBARDIA - CONTROLLI AMMINISTRATIVI - DISCIPLINA REGIONALE - DECADENZA DELLE DELIBERE DEGLI ENTI LOCALI "PERVENUTE" ANZICHE' "SPEDITE" AL CO.RE.CO. OLTRE IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA LORO ADOZIONE - IRRAGIONEVOLE IMPUTAZIONE ALL'ENTE LOCALE DI EVENTUALI RITARDI DEL SERVIZIO POSTALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
L'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute al CO.RE.CO. oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione, se appare legittimo in considerazione dei poteri spettanti alla Regione in ordine alle modalita' ed ai termini per l'invio delle deliberazioni (v. massima B), appare peraltro privo di giustificazione, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove imputa all'ente locale le conseguenze dovute ai ritardi del servizio postale, essendo irragionevole il far discendere conseguenze negative per l'ente locale da comportamenti di uffici esterni, come quelli postali, non controllabili dall'ente stesso. L'art. 8, cit., va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che gli atti soggetti a controllo devono "pervenire" all'ufficio dell'organo di controllo entro i termini perentori previsti, anziche' "essere spediti" da parte dell'ente controllato entro tali termini.
L'art. 8, primo comma, della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, come modificato dall'art. 4 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 16, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute al CO.RE.CO. oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione, se appare legittimo in considerazione dei poteri spettanti alla Regione in ordine alle modalita' ed ai termini per l'invio delle deliberazioni (v. massima B), appare peraltro privo di giustificazione, in riferimento all'art. 3 Cost., laddove imputa all'ente locale le conseguenze dovute ai ritardi del servizio postale, essendo irragionevole il far discendere conseguenze negative per l'ente locale da comportamenti di uffici esterni, come quelli postali, non controllabili dall'ente stesso. L'art. 8, cit., va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che gli atti soggetti a controllo devono "pervenire" all'ufficio dell'organo di controllo entro i termini perentori previsti, anziche' "essere spediti" da parte dell'ente controllato entro tali termini.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte