Sentenza 346/1993 (ECLI:IT:COST:1993:346)
Massima numero 19798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/07/1993; Decisione del
20/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19799
Titolo
SENT. 346/93 A. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLA C.P.D.E.L. - VEDOVA SEPARATA PER PROPRIA COLPA GIA' TITOLARE DI DIRITTO AGLI ALIMENTI VERSO IL DEFUNTO CONIUGE - RICONOSCIMENTO A SUO FAVORE SOLO DI UN ASSEGNO ALIMENTARE MA NON DEL DIRITTO A PENSIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME (RIGUARDANTI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO SOGGETTI A REGIMI PREVIDENZIALI I.N.P.S. E LAVORATORI AUTONOMI) CHE IN SEGUITO A PRECEDENTI SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTRIBUISCONO ALLA VEDOVA, IN ANALOGHE SITUAZIONI, IL DIRITTO A PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 346/93 A. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' A CARICO DELLA C.P.D.E.L. - VEDOVA SEPARATA PER PROPRIA COLPA GIA' TITOLARE DI DIRITTO AGLI ALIMENTI VERSO IL DEFUNTO CONIUGE - RICONOSCIMENTO A SUO FAVORE SOLO DI UN ASSEGNO ALIMENTARE MA NON DEL DIRITTO A PENSIONE - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME (RIGUARDANTI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO SOGGETTI A REGIMI PREVIDENZIALI I.N.P.S. E LAVORATORI AUTONOMI) CHE IN SEGUITO A PRECEDENTI SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ATTRIBUISCONO ALLA VEDOVA, IN ANALOGHE SITUAZIONI, IL DIRITTO A PENSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La normativa risultante quale effetto delle pronunce di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., (sentt. nn. 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989) di diverse disposizioni di legge, (concernenti dipendenti del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati all'I.N.P.S., ed alcune categorie di lavoratori autonomi) che negavano il diritto alla pensione di reversibilita' al coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito) ancorche' questi risultasse titolare di diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, costituisce un 'tertium comparationis' ineludibile nella decisione da adottare sulla questione di legittimita costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo alle pensioni per gli impiegati degli enti locali, nei confronti dell'analogo combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 e 7, secondo comma, della legge 1646 del 1962. Ne' rileva in contrario che, mentre le disposizioni riconosciute illegittime con le su citate sentenze escludevano del tutto il trattamento pensionistico del coniuge separato per propria colpa, in quelle ora impugnate e' invece prevista, in uno con la esclusione del diritto a pensione, la spettanza di un assegno alimentare pari al venti per cento della pensione diretta, trattandosi pur sempre, anche in questi casi, di vedove separate per colpa o con addebito che godevano gia' di assegno alimentare a carico del defunto coniuge, e dovendosi ritenere costituzionalmente necessario, nella contrapposizione delle due discipline, accordare prevalenza, rispetto agli elementi di differenziazione, ai piu' consistenti aspetti di assimilazione. Pertanto il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L., che sia separata legalmente con sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorche' a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, attribuendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno. - Sentt. nn. 286/1987, 1009/1988, 450/1989, gia' citate nel testo.
La normativa risultante quale effetto delle pronunce di illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., (sentt. nn. 286 del 1987, 1009 del 1988 e 450 del 1989) di diverse disposizioni di legge, (concernenti dipendenti del settore privato soggetti a regimi previdenziali collegati all'I.N.P.S., ed alcune categorie di lavoratori autonomi) che negavano il diritto alla pensione di reversibilita' al coniuge superstite separato per propria colpa (o con addebito) ancorche' questi risultasse titolare di diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, costituisce un 'tertium comparationis' ineludibile nella decisione da adottare sulla questione di legittimita costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo alle pensioni per gli impiegati degli enti locali, nei confronti dell'analogo combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del r.d.l. n. 680 del 1938 e 7, secondo comma, della legge 1646 del 1962. Ne' rileva in contrario che, mentre le disposizioni riconosciute illegittime con le su citate sentenze escludevano del tutto il trattamento pensionistico del coniuge separato per propria colpa, in quelle ora impugnate e' invece prevista, in uno con la esclusione del diritto a pensione, la spettanza di un assegno alimentare pari al venti per cento della pensione diretta, trattandosi pur sempre, anche in questi casi, di vedove separate per colpa o con addebito che godevano gia' di assegno alimentare a carico del defunto coniuge, e dovendosi ritenere costituzionalmente necessario, nella contrapposizione delle due discipline, accordare prevalenza, rispetto agli elementi di differenziazione, ai piu' consistenti aspetti di assimilazione. Pertanto il combinato disposto degli artt. 38, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, deve essere dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude il diritto a pensione a favore della vedova di impiegato iscritto alla C.P.D.E.L., che sia separata legalmente con sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, allorche' a questa fosse stato riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto, attribuendo alla stessa soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno. - Sentt. nn. 286/1987, 1009/1988, 450/1989, gia' citate nel testo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte