Sentenza 346/1993 (ECLI:IT:COST:1993:346)
Massima numero 19799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/07/1993; Decisione del
20/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:
19798
Titolo
SENT. 346/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGATI DI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO EROGATA DALL'I.N.A.D.E.L. AI SUPERSTITI - VEDOVA SEPARATA PER SUA COLPA - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - CONTESTATA ESCLUSIONE - DIFETTO, NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE, SIA IN ORDINE ALLA RILEVANZA CHE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA, DI REQUISITI ESSENZIALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 346/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - IMPIEGATI DI ENTI LOCALI - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO EROGATA DALL'I.N.A.D.E.L. AI SUPERSTITI - VEDOVA SEPARATA PER SUA COLPA - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - CONTESTATA ESCLUSIONE - DIFETTO, NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMESSIONE, SIA IN ORDINE ALLA RILEVANZA CHE ALLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA, DI REQUISITI ESSENZIALI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' darsi corso alla verifica di costituzionalita' della esclusione, in forza all'impugnato art. 3 della legge n. 152 del 1968, del diritto all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., in forma indiretta, per la vedova di dipendente di ente locale, separata legalmente, per sua colpa, con sentenza passata in giudicato, quando - come nel caso - il giudice rimettente, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, si sia limitato, senza indicare le norme della Costituzione da assumere a parametro, ad un apodittico rinvio a precedenti pronunce della Corte (sentenze nn. 213 del 1985 e 286 del 1987) in gran parte inconferenti con il caso di specie, ed inoltre, in ordine alla rilevanza, abbia omesso di motivare sulla spettanza alla ricorrente del giudizio principale del diritto agli assegni alimentari, presupposto necessario, secondo costante giurisprudenza, per la estensione, in ipotesi del genere, del diritto alla reversibilita' di trattamenti previdenziali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, 'in parte qua').
Non puo' darsi corso alla verifica di costituzionalita' della esclusione, in forza all'impugnato art. 3 della legge n. 152 del 1968, del diritto all'indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L., in forma indiretta, per la vedova di dipendente di ente locale, separata legalmente, per sua colpa, con sentenza passata in giudicato, quando - come nel caso - il giudice rimettente, riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, si sia limitato, senza indicare le norme della Costituzione da assumere a parametro, ad un apodittico rinvio a precedenti pronunce della Corte (sentenze nn. 213 del 1985 e 286 del 1987) in gran parte inconferenti con il caso di specie, ed inoltre, in ordine alla rilevanza, abbia omesso di motivare sulla spettanza alla ricorrente del giudizio principale del diritto agli assegni alimentari, presupposto necessario, secondo costante giurisprudenza, per la estensione, in ipotesi del genere, del diritto alla reversibilita' di trattamenti previdenziali. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, 'in parte qua').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte