Sentenza 347/1993 (ECLI:IT:COST:1993:347)
Massima numero 19893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  20/07/1993;  Decisione del  20/07/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 347/93. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - INCLUSIONE TRA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANCHE DI QUELLI ACQUISITI A QUALUNQUE TITOLO, REALIZZATI O RECUPERATI DA ENTI LOCALI O DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (NELLA SPECIE: COMUNE DI COMO), PER LE FINALITA' SOCIALI PROPRIE DEL SETTORE - CONSEGUENTE APPLICABILITA' DI PIU' RIDOTTA MISURA DEL CANONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA SPETTANTE IN MATERIA ALLE REGIONI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, dall'evoluzione legislativa degli ultimi venti anni si evince che la nozione iniziale di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, si e' successivamente sviluppata, a partire dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel senso che in tema di edilizia residenziale abitativa pubblica o di edilizia cosidetta sociale, alle regioni spettano, in base alle competenze ad esse attribuite dall'art. 117 Cost. nelle materie dell'urbanistica e dei lavori pubblici di interesse regionale, ampi poteri amministrativi e legislativi, nei limiti del territorio o degli interessi regionali, in coordinamento con i programmi, i criteri e le disposizioni in sede nazionale, e nel senso, inoltre, che l'ambito dell'edilizia residenziale pubblica e' ravvisabile quando ricorrono gli elementi propri delle finalita' sociali della destinazione di immobili comunque acquisiti da enti pubblici non economici; finalita' riscontrabili, oltre che nella tipologia non di lusso degli stessi nella loro destinazione a categorie di cittadini, non abbienti, cui gli alloggi vengono offerti con gare pubbliche di assegnazione in base a determinati requisiti. Non ha pertanto oltrepassato i limiti della propria potesta' legislativa la Regione Lombardia, con il considerare alloggi di edilizia residenziale pubblica, nell'art. 1, secondo comma, della legge 5 dicembre 1983, n. 91, oltre agli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico dello Stato o della Regione, anche quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici economici (nella specie dal Comune di Como) per le finalita' proprie della edilizia residenziale pubblica. Con conseguente applicabilita', anche per questi ultimi, della misura del canone di locazione - piu' favorevole per l'assegnatario di quella prevista dalla legge n. 392 del 1978 - stabilita dall'art. 28 della stessa legge, come modificato dall'art. unico, lett. N), della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 1, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 1983, n. 91). - S. nn. 221/1975, 140/1976, 217/1988, 727/1988, 1134/1988, 594/1990, 393/1992 e 486/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte