Sentenza 348/1993 (ECLI:IT:COST:1993:348)
Massima numero 19863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/06/1993;  Decisione del  11/06/1993
Deposito del 28/07/1993; Pubblicazione in G. U. 04/08/1993
Massime associate alla pronuncia:  19862  19864  19865


Titolo
SENT. 348/93 B. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - "CONFERENZA DI SERVIZI" - FINALITA' DELL'ISTITUTO - RISPONDENZA AL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE DEGLI ENTI RAPPRESENTATI NELLA CONFERENZA - SUSSISTENZA DI IDONEE GARANZIE.

Testo
L'istituto della "conferenza di servizi" - valorizzato dalla recente legislazione sia generale che di settore - si configura come mezzo di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa, orientato alla realizzazione del principio di buon andamento 'ex' art. 97 Cost., e utilmente inserito nel sistema pluralistico dei livelli di Governo; detto istituto realizza, infatti, un giusto contemperamento fra la necessita' della concentrazione delle funzioni in un'istanza unitaria e le esigenze connesse alla distribuzione delle competenze fra gli enti che paritariamente vi partecipano con propri rappresentanti, senza che cio' implichi attenuazione delle rispettive attribuzioni, dovendo ciascun rappresentante essere investito - per competenza propria o per delega - dei poteri corrispondenti all'atto spettante, nell'ambito del procedimento, alla sfera dell'amministrazione rappresentata, e ben potendo ciascun ente (attraverso puntuali direttive previamente impartite, deleghe condizionate, o riserve di preventivo esame dello schema di risoluzione) orientare l'atteggiamento del proprio rappresentante in merito alle scelte definitive che in concreto dovranno essere adottate. - Sull'istituto della "conferenza di servizi", v. S. nn. 62/1993, 37/1991; sul ruolo di centralita' delle regioni nel sistema delle autonomie locali, S. n. 343/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte